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Natura dei criteri ambientali minimi e correlativi oneri per stazioni appaltanti e operatori

Pubblicato il 22 Dicembre 2023

da: Federica Lorenzetti

Indice: 1. La definizione – 2. L’obbligatorietà del rispetto dei CAM le conseguenze del loro mancato rispetto

1. La definizione

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. 

Più precisamente, si tratta di specifiche tecniche e/o di clausole contrattuali che le pubbliche amministrazioni devono inserire nella documentazione progettuale e di gara al fine di conseguire gli obiettivi ambientali minimi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. 

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi a investire in innovazione e buone pratiche per rispondere alle richieste della pubblica amministrazione in tema di acquisti sostenibili.

Tali criteri, in particolare quelli premianti, in base a quanto disposto dall’art. 34, comma 2, del vecchio Codice dei contratti pubblici, il D.lgs. n. 50 del 2016, “sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e, ai sensi del terzo comma, si applicano “per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.

Attualmente il nuovo Codice dei contratti pubblici, il d.lgs. n. 36 del 2023, prevede all’art. 57, comma 2, l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice. Più precisamente, ai sensi di tale disposizione, “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall’articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”.

Attraverso quest’obbligo la politica nazionale in materia di appalti pubblici promuove modelli di produzione e di consumo sempre più sostenibili e circolari, nell’obbiettivo anche di ridurre l’impatto ambientale. Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ottimizzando la spesa in un’ottica di medio-lungo periodo.

Da ultimo, a marzo 2023 è stato firmato il decreto direttoriale che stabilisce la programmazione delle attività volte alla definizione dei criteri ambientali minimi preliminari all’adozione dei relativi decreti ministeriali, per l’anno 2023.

2. L’obbligatorietà del rispetto dei CAM e le conseguenze del loro mancato rispetto

Sull’obbligatorietà del rispetto dei CAM e sulla loro natura immediatamente cogente e non già meramente programmatica si è più volte pronunciatala giurisprudenza amministrativa ancor prima dell’entrate in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.

In tali occasioni i giudici amministrativi hanno avuto modo di evidenziare che “La ratio dell’obbligatorietà dei CAM sta nell’esigenza di garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma anche in quello di promuoveremodelli di produzione e consumo piùsostenibili, “circolari” e nel diffondere l’occupazione “verde””(Cons. Stato, V, 5.8.2022 n. 6934).

Pertanto, si è affermato che “In tema di disposizioni normative in materia di CAM, costituenti espressione del considerando 37 della direttiva 24/2014/UE, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (da ultimo, III, 14 ottobre 2022 n. 8773; ma vedasi anche V, 26 aprile 2022 n. 3197; 3 febbraio 2021 n. 972), ha chiarito che le relative prescrizioni non si risolvono in mere norme programmatiche, bensì costituisconoobblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, come si desume dall’art. 34 comma 3 del d.lgs. 50/2016 (…)” (Cons. Stato, Sez. V, 10.11.2022, n. 9879). 

Sul punto, peraltro, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non possano ritenersi rispettate le previsioni in materia di CAM con il generico rinvio della legge di gara alle disposizioni vigenti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14.10.2022, n. 8773).

I CAM, dunque, assurgono a veri e propri “elementi essenziali dell’offerta, ossia di caratteristiche qualitative che la norma impone debbano essere possedute dalle cose oggetto di fornitura, nel caso di specie arredi ed attrezzature che, sebbene appartenenti ad un genus, devono essere identificate, presentate e comprovate come qualitativamente idonee dal punto di vista del soddisfacimento dei criteri ambientali minimi” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 8.3.2021, n. 1529).

Conseguentemente la giurisprudenza, stante l’obbligatorietà del rispetto dei criteri ambientali minimi stabiliti dalla legge da parte delle stazioni appaltanti, ha affermato che “costituisce offerta inficiata nell’oggetto da aliud pro alio tale da legittimarne l’esclusione dalla gara la mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nei CAM (…) espressamente richiamati dalle specifiche tecniche del Capitolato” (Cons. Stato, Sez. V., 26.4.2022, n.3197).

In un’altra occasione, invece, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la mancanza della previsione dei CAM non è vizio escludente, da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, ma che “L’omesso inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara comporta la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della medesima, emendata dal vizio in questione” (Cons. Stato, Sez. III, n.8773 del 14.10.2022. 

Infine, proprio recentemente, i giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato l’inefficacia di un contratto di appalto stipulato tra una stazione appaltante e una società in quanto quest’ultima non aveva rispettato il numero minimo dei macchinari richiesto e soprattutto essi non erano conformi ai CAM (Cons. Stato, Sez. III, n.9398 del 26.10.2023).

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