D: La stazione appaltante ha disposto la sospensione dei lavori adducendo a motivazione l’esigenza di adottare una c.d. Perizia di Variante, quali sono gli strumenti di tutela a disposizione dell’appaltatore?
R: Per rispondere al quesito proposto, è opportuno un breve inquadramento della fattispecie.
Allorchè si renda necessaria per la corretta esecuzione dei lavori l’adozione di una Perizia di Variante (art. 120 d.lgs. 36/2023), il Direttore dei Lavori dispone la sospensione dei lavori a norma dell’art. 121, co. 1 d.lgs. 36/2023. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario (co. 4) e, in ogni caso, “Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi” (co. 5).
Precisati i termini massimi di una sospensione, è importante richiamare quanto previsto dal comma 7 dell’art. 121, secondo il quale “Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.”.
Richiamata brevemente la normativa di riferimento, occorre precisare come la sospensione dei lavori per la necessità di adottare una perizia di variante sia da considerarsi legittima allorchè vengano in evidenza problematiche di natura tecnica non accertabili già in fase progettuale. Ciò in quanto, una Variante adottata per un c.d. vizio progettuale – certamente ricorrente nella prassi – determini l’automatica connotazione della sospensione dei lavori come illegittima, con la conseguenza che all’Appaltatore spetterà un congruo ristoro per tutto il periodo di durata della sospensione.
Diversamente, se la Perizia di Variante non è dovuta alla necessità di sanare un vizio progettuale, la sospensione dei lavori è da considerarsi legittima e, dunque, all’Appaltatore spetterà solamente una proroga del termine finale di esecuzione dei lavori, pari al periodo in cui i lavori sono rimasti sospesi.
Conseguenza ne è che, allorchè l’Appaltatore ritenga la sospensione illegittima – poiché adottata in un’ipotesi non contemplata dall’art. 121 – dovrà necessariamente iscrivere riserva nel verbale di sospensione dei lavori, per poi ribadirla nel verbale di ripresa.
Diversamente, allorchè la sospensione non si ritenga illegittima, le contestazioni potranno riguardare l’eventuale eccessiva durata e, allora, queste dovranno essere iscritte nel verbale di ripresa dei lavori. Ciò, fermo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 121, ovvero nell’ipotesi in cui la sospensione si protragga per un tempo superiore a ¼ della durata del contratto o, comunque, per oltre sei mesi, l’Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto (consensuale).
Se la Committente aderisce alla richiesta di sospensione, il vincolo contrattuale sarà sciolto, senza che all’Appaltatore spetti alcuna indennità o risarcimento. Diversamente, se la Committente si oppone, all’Appaltatore spetterà il rimborso dei maggiori oneri subiti decorsi tali termini individuati dal Legislatore.