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Tabelle ministeriali sopravvenute e verifica di anomalia

Pubblicato il 17 Settembre 2024

da: Antonella Mascolo

D: In sede di verifica dell’anomalia la stazione appaltante deve tenere conto delle tabelle ministeriali sopravvenute nel corso della procedura? 

Sulla questione si registrano due orientamenti giurisprudenziali.

Secondo il primo orientamento, ad oggi maggioritario, “la verifica di anomalia eseguita dall’amministrazione non può prescindere dall’esame delle voci di costo ragionevolmente attendibili in sede esecutiva, ivi incluse le variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopraggiunto alle offerte e diverso da quello tenuto in considerazione dall’amministrazione ai fini del calcolo del costo della manodopera” (Cons. Stato, Sez. VII, 26.6.2024, n. 5659).

Pertanto, la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi (Cons. Stato, Sez. V, 7.6.2023, n. 6652).

Ciò in quanto occorre “valutare la tenuta economica dell’offerta, nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara” (Cons. Stato, Sez. V, 7.7.2023, n. 6652). 

In base a tale orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell’amministrazione appaltante non può prescindere, quindi, dal prendere in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell’esecuzione, nell’entità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata (Cons. Stato, n. 5659/2024).

Va segnalata l’esistenza di un orientamento minoritario, in base al quale l’anomalia va riscontrata sulla base dello stesso quadro normativo complessivo che ha condotto all’elaborazione del bando da parte dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. III, n. 4210/2015; n. 1487/2014; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4761/2022; TAR Piemonte, sez. I, n. 510/2020), ad eminente tutela del principio della par condicio competitorum.

Alla luce del quadro giurisprudenziale è, quindi, opportuno che l’operatore economico – in sede di formulazione dell’offerta economica – tenga conto di eventuali futuri, ove prevedibili, aggiornamenti delle tabelle ministeriali.

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