TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 10 settoembre 2024, n. 438
Con la sentenza in commento i giudici amministrativi hanno affermato il principio per cui i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante non possono emendare gli errori materiali contenuti nella lex specialis. Ciò in quanto, per giurisprudenza consolidata, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d’appalto non hanno contenuto provvedimentale.
Nel caso di specie l’amministrazione aggiudicatrice aveva sostituito tramite “chiarimenti” uno dei requisiti di partecipazione, pervenendo a un risultato che, secondo i giudici amministrativi, dovesa considerarsi scevro da portata chiarificatrice di sorta. Nel contempo, si era dato luogo ad una modifica non consentita delle regole alla base della selezione pubblica, trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio. Tale risultato, pertanto, contrastava secondo il collegio con i principi di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla lex specialis di gara, di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023.
Orbene i giudici amministrativi, richiamando una consolidata giurisprudenza, hanno affermato che “i chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato e una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost. (in termini, Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; id., sez. III, 15 dicembre 2020, n. 8031)”.
La pretesa correzione dell’asserito errore materiale, dunque, sarebbe dovuta avvenire tramite un’apposita rettifica del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di adozione di tale atto, e non già mediante un mero “chiarimento”, come invece avvenuto in concreto.
In difetto di ciò, conclude il collegio, non può essere consentito all’amministrazione aggiudicatrice di disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto e al quale la stessa deve comunque sottostare.