Tar Campania, Salerno, Sez. I, 9.9.2024, n. 1641
Con la sentenza in commento il TAR Campania ha ribadito il principio per cui, ai fini della regolarità fiscale dell’operatore concorrente, è necessario che l’accordo di rateizzazione intervenga prima del termine di presentazione dell’offerta.
Nel caso di specie la società ricorrente era stata esclusa dalla gara perché, sebbene avesse ottenuto un accordo di rateizzazione del debito tributario, quest’ultimo era stato perfezionato successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Ciò in quanto l’art. 94, comma 6, del nuovo Codice appalti prevede, analogamente alla prima parte del comma 4 del previgente articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, che: “È …. escluso l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell’allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.”. L’allegato II. 10 articolo 1 prescrive, a sua volta, che: “1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 94, comma 6, del codice costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. […]”.
Il successivo articolo 95 delinea, invece, al comma 2, la nozione di violazione non definitivamente accertata in materia fiscale quale causa di esclusione non automatica, in passato disciplinata al comma 4 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 unitamente alla causa “obbligatoria” di esclusione avente la medesima causale. Quanto alla previsione di esclusione non automatica in questione, il legislatore ha tenuto conto del recente D.M. 28 settembre 2022 recante “disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, le cui disposizioni sono state recepite nell’allegato II.12 del codice.
Orbene, dalle disposizioni sopra richiamate emerge chiaramente, ad avviso dei giudici amministrativi, che la violazione si considera non definitivamente accertata ai fini dell’esclusione solo dopo la scadenza del termine decorrente dalla notificazione della cartella e sempreché quest’ultima risulti impugnata. Ne discende, ad avviso del collegio, che “continua ad avere piena validità l’orientamento giurisprudenziale, formatosi sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici, che afferma la novazione del debito tributario a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente con riferimento ad un carico tributario portato in un atto impositivo divenuto definitivo per omessa impugnazione”.
La rateizzazione infatti, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, cancella l’originario inadempimento dei destinatari degli atti impositivi e consente a questi ultimi di presentarsi alle procedure di evidenza pubblica gravati di un nuovo debito tributario non ancora scaduto ed esigibile, sfuggendo alla causa di esclusione automatica di cui all’articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, riportata nel nuovo articolo 94.
Il collegio ha dunque confermato la perdurante validità dell’orientamento giurisprudenziale che afferma che, affinché un accordo di rateizzazione sia valido per sanare la posizione dell’operatore economico, esso deve essere perfezionato prima della scadenza della presentazione dell’offerta, come previsto dall’art. 94, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici.