Appaltilab vince al Consiglio di Stato: i criteri di valutazione sono strettamente vincolanti anche per la Stazione appaltante
27 Maggio 2026

Appaltilab vince al TAR Napoli: legittima l’aggiudicazione disposta nei confronti dell’operatore economico che dichiara il possesso della certificazione ANGA per il tramite della consorziata esecutrice.

Pubblicato il 30 Maggio 2026

da: Alessio Ruotolo

Con la sentenza n. 3361/2026, la Sezione Ottava del TAR Napoli ha respinto il ricorso proposto contro il Consorzio L’igiene Urbana Evolution, assistito dalla titolare dello Studio Avv. Antonella Mascolo, accogliendo, in primis, la tesi patrocinata secondo cui in caso di consorzio stabile che partecipi alla gara per una consorziata esecutrice è sufficiente che l’iscrizione all’ANGA sia posseduta solo dal soggetto che eseguirà l’appalto, ossia la consorziata esecutrice. Inoltre, il TAR ha ribadit importanti principi in materia di cumulo alla rinfusa e dei limiti del sindacato giurisdizionale in caso di doglianze aventi ad oggetto il grave illecito professionale.

Nello specifico, il TAR rigetta i primi due motivi di ricorso laddove parte ricorrente sostiene che le disposizioni del Disciplinare di gara che prevedono il possesso dell’Iscrizione Anga e dell’iscrizione alla Camera di Commercio, siano da interpretarsi nel senso che tali requisiti debbano necessariamente essere posseduti dal Consorzio partecipante alla gara e non solo dalla consorziata esecutrice.

Nel merito, il TAR, valorizzando la corretta interpretazione dell’art. 67, comma 3, del D. Lgs. N. 36/2023 fornita da codesta difesa afferma che “già sotto la disciplina del codice previgente, la giurisprudenza ha rilevato che la sufficienza dell’intestazione in capo al soggetto esecutore del requisito di partecipazione era sostenibile in particolare se si trattava di requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a del d. lgs n. 50/2016 specificando che la non ambulatorietà del titolo di idoneità professionale (che si desume appunto dal divieto di avvalimento), è preordinata ad assicurare che l’appaltatore sia in possesso del titolo di idoneità professionale, il che consente di non censurare la circostanza che sia la consorziata esecutrice, e non il consorzio stabile, ad essere iscritta all’ANGA.(ex multis, CGARS sentenza n. 831 del 2021)”.

Inoltre, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali e della normativa vigente, il collegio, anche relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario, rigetta le censure formulate da parte avversa sulla scorta della prevalenza dei principi in materia di cumulo alla rinfusa, ritenendo quindi corretto l’operato del concorrente che, ai fini della partecipazione alla gara, ha indicato i requisiti di fatturato maturati dalle consorziate esecutrici.

Inoltre, nel rigettare la doglianza con cui contesta l’attribuzione del punteggio conseguito dal concorrente aggiudicatario in riferimento al criterio dell’offerta tecnica, avendo valorizzato la performance del triennio antecedente alla gara (2021-2023) in luogo di quello espressamente previsto dal criterio e dalla lex specialis di gara, ovvero il 2020 2022, il collegio richiama la giurisprudenza prevalente in materia che stabilisce l’ambito di operatività dei chiarimenti resi dalla Stazione appaltante ponendo in capo ai concorrenti che si ritengono lesi, l’onere di tempestiva impugnazione.

Ed infatti, il TAR statuisce che “la giurisprudenza è ferma nel ritenere che i chiarimenti non possano svolgere una funzione di modifica delle regole fissate nella legge di gara ma soltanto specificare aspetti delle stesse che risultino oscuri all’interpretazione(Consiglio di Stato, sentenza n. 802 del 2024) e tanto in ossequio al principio della par condicio tra i concorrenti alla gara, con la conseguenza che nel caso in cui gli stessi chiarimenti siano pregiudizievoli per taluno dei partecipanti, su questi incombe l’onere di impugnazione”.

In ultimo, il TAR, nel rigettare anche l’ultimo profilo di doglianza sollevato dal ricorrente, approfitta per ribadire i limiti del sindacato giurisdizionale in punto di valutazione del grave illecito professionale.

Nello specifico, il collegio afferma che “secondo la giurisprudenza, spetta alla stazione appaltante, nell’esercizio di un potere tecnico-discrezionale, apprezzare autonomamente le vicende professionali dell’operatore economico, al fine della verifica dei presupposti di sussistenza di un grave illecito professionale (cfr. tra le altre T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sentenza 18/07/2025, n. 641). Per giurisprudenza consolidata, la fattispecie del grave illecito professionale è connotata dalla discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, delimitata per via normativa soltanto dall’idoneità dei fatti e degli elementi valutati a minare l’integrità del concorrente e la sua affidabilità professionale; in correlazione, il sindacato giurisdizionale ha valenza estrinseca, essendo limitato alla verifica dell’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà o di macroscopici vizi di motivazione o, in ultima analisi, di assoluta irragionevolezza dell’opzione, espulsiva o non espulsiva, rispetto alla gravità dei fatti, come apprezzati dalla stessa stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 luglio 2025, n. 6275).

In definitiva, il collegio dichiara improcedibile il ricorso incidentale formulato da codesta difesa in “quanto l’interesse a ottenere l’esame nel merito del ricorso incidentale è subordinato all’accoglimento delle impugnazioni proposte dalla ricorrente principale che, di contro, è stato respinto”. (Consiglio di Stato sez. V, 2 dicembre 2025, n. 9472)

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