Cons. Stato, Sez. V, n. 7721 del 23.9.2024
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha affermato che non possono essere risarcite le spese sostenute per la partecipazione alla procedura concorsuale.
Più nello specifico, con riferimento alle prime ha ricordato che il danno emergente, consistente nelle spese sostenute per la partecipazione ad una gara non è risarcibile in favore dell’impresa che lamenti la mancata aggiudicazione dell’appalto. Ed infatti è pacifico che la partecipazione alle gare pubbliche di appalto comporti per le imprese costi che, di norma, restano a carico delle imprese medesime sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione.
Diversamente, nel caso in cui l’impresa lamenti profili di illegittimità procedimentale, i costi di partecipazione possono rilevare come danno emergente perché in tal caso viene in considerazione soltanto la pretesa risarcitoria del contraente che si duole del fatto di essere stato coinvolto in trattative inutili. Tali danni, peraltro, vanno, in via prioritaria e preferenziale, ristorati in forma specifica, mediante rinnovo delle operazioni di gara e, solo ove tale rinnovo non sia possibile, vanno ristorati per equivalente.
Pertanto, conclude il Collegio, nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del lucro cessante per mancata aggiudicazione (o per la perdita della possibilità di aggiudicazione) non vi sono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara, atteso che mediante il risarcimento non può farsi conseguire all’impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall’aggiudicazione.