D: La produzione tardiva delle giustifiche comporta l’automatica esclusione del concorrente?
R: Com’è noto, l’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che “in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.”
Tale termine, tuttavia, in base alla giurisprudenza maggioritaria, non può considerarsi alla stregua di un termine perentorio, ragion per cui la sola tardiva produzione delle giustificazioni e degli eventuali chiarimenti non comportano l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8.1.2021, n. 150).
Pertanto, “la mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta non può comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 febbraio 2023, n. 199; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 12233 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 2.1.)” (TAR Trento, 10.3.2025, n. 53).





