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Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori ambientali e cumulo alla rinfusa

Pubblicato il 19 Febbraio 2024

da: Antonella Mascolo

D: il consorzio stabile può partecipare alla gara qualificandosi mediante l’iscrizione ANGA delle proprie consorziate?

R: Al fine di rispondere al quesito è utile un breve inquadramento dell’istituto.

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa (art. 65, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023).
I consorzi stabili di eseguono le prestazioni con la propria struttura oppure tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante (art. 67, comma 4, d.lgs. n. 36/2023).
Per quanto concerne la comprova dei requisiti, con specifico riferimento agli appalti di servizi:

i) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (art. 67, comma 2, lett. a, d.lgs. 36/2023);
ii) i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti (art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023);
iii) le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore (art. 67, comma 3, d.lgs. 36/2023).

Con riferimento all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (cd. “ANGA“), per la giurisprudenza amministrativa essa configura un requisito tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, previsto dalla legge quale titolo abilitante allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto (ANAC, delibera n. 575 del 13 giugno 2018), titolo indispensabile per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non: il relativo possesso determina quindi l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce, pertanto, un requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6032).

Venendo al quesito proposto, per verificare la modalità di qualificazione del consorzio stabile, occorre anzitutto verificare se il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali sia richiesta dalla lex specialis di gara come requisito di partecipazione oppure come requisito di esecuzione del contratto.
Se l’iscrizione all’ANGA integra un requisito di esecuzione dell’appalto, allora il consorzio stabile non è tenuto a dimostrarlo già in sede di gara, dovendo “il possesso del relativo requisito professionale …essere presente nella fase dell’esecuzione, se del caso, anche tramite sub-appalto” (in termini TAR Campania, Sez. I, 5.7.2021, n. 4634).
Qualora, invece, la legge di gara richieda il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali quale requisito di partecipazione, allora il consorzio:
A. se esegue direttamente il contratto, allora il consorzio deve essere necessariamente in possesso
dell’iscrizione all’ANGA;
B. se partecipa alla gara per una consorziata esecutrice, allora è “sufficiente a legittimare un consorzio stabile alla partecipazione alla gara la circostanza che il requisito dell’iscrizione alla ANGA sia posseduto dalla consorziata esecutrice dei lavori (e non dal consorzio stabile che ha presentato l’offerta)” (C.G.A.R.S., n. 831/2021).
Qualora, infine, le attività di raccolta e trasporto di rifiuti rivestano solo carattere meramente secondario e accessorio rispetto alle prestazioni da affidarsi, allora il requisito di partecipazione può essere alternativamente soddisfatto anche mediante il ricorso al subappalto cd. “necessario” (in termini Cons. Stato, Sez. V, 21.3.2023, n. 2873).

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