Cons. Stato, Sez. V, 13.2.2024, n. 1439
Con la sentenza in commento i giudici amministrativi hanno ribadito il principio per cui è emendabile l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente.
Il principio di immodificabilità dell’offerta infatti, teso a garantire, da un lato, la par condicio tra i concorrenti, e dall’altro, l’affidabilità del contraente, non è assoluto e può, entro certi limiti, essere derogato.
Il rimedio in questione, diverso dal soccorso istruttorio, consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire chiarimenti volti a consentire l’interpretazione della sua offerta e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente superando le eventuali ambiguità dell’offerta.
Per la giurisprudenza (Cons. Stato, V, 28 giugno 2022, n. 5344; 5 aprile 2022, n. 2529; 2 agosto 2021, n. 5638), “l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti”.
L’operazione di correzione dell’errore materiale, dunque, deve fondarsi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara potendo, peraltro, l’interprete fare ricorso a una, purché minima, attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo.
Solo in questi casi, infatti, non viene arrecato alcun danno al diritto alla parità di trattamento dei concorrenti né vi è il rischio di una inammissibile attività manipolativa da parte della Commissione.