TAR Lazio, Sez. III-Ter, 3 settembre 2024, n. 16064
Con il ricorso introduttivo del contenzioso deciso dalla sentenza in commento, l’operatore economico secondo classificato aveva contestato che la verifica di anomalia nei confronti dell’offerta vincitrice era stata svolta dalla stazione appaltante senza tener conto dei sopravvenuti rinnovi contrattuali del CCNL di riferimento. A sostegno della censura veniva richiamata la giurisprudenza che sostiene la necessità di utilizzare nel sub-procedimento le tabelle ministeriali sopravvenute all’indizione della procedura di gara ai fini del controllo dei minimi salariali retributivi di cui al combinato disposto tra l’art. 97, comma 5, lett. d) e l’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VII, n. 5659/2024; Sez. V, n. 453/2024).
Esaminando la doglianza, il TAR Lazio ha, in primo luogo, ritenuto non conferente la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, dal momento che “le tabelle successive ai rinnovi contrattuali non sono state ancora approvate dal competente Dicastero”, ponendosi invece la diversa questione dell’applicazione dei rinnovi contrattuali intervenuti nel corso della procedura.
Ai fini della decisione, il TAR ha quindi richiamato l’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (ratione temporisapplicabile alla procedura), alla cui stregua l’offerta è anormalmente bassa qualora “b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105; (…) d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”.
A propria volta, il comma 9 dell’art. 105 prevede che “L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”.
Le due verifiche di cui alla lett. b) (rispetto del trattamento previsto dai contratti collettivi di riferimento) e di cui alla lett. d) (rispetto dei minimi salariali retributivi previsti nelle tabelle ministeriali) hanno, secondo il TAR, un oggetto differente.
Ed infatti, “Le tabelle di riepilogo degli incrementi retributivi, che sono di norma inserite in sede di rinnovo dei contratti collettivi, devono essere distinte dalle tabelle ministeriali, le quali determinano periodicamente il costo del lavoro sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva (art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2008)”.
Considerato che all’epoca della verifica di anomalia non erano state ancora approvate le nuove tabelle ministeriali, ne consegue – ad avviso del TAR – che alcuna violazione dell’art. 97, comma 5), lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 è in concreto ravvisabile (“anche a voler effettuare la verifica sulla base della congruità delle nuove tabelle, sarebbe comunque necessario che le stesse siano state approvate, non rilevando, ai sensi dell’art. 23, comma 16, elementi diversi rispetto alle stesse”).
La mancata considerazione dei rinnovi contrattuali avrebbe potuto, invece, rilevare ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo articolo. Tuttavia, ha concluso il TAR, “nell’impugnativa manca tuttavia la specifica censura relativa alla violazione dell’art. 97, comma 5, lettera b), conseguendone l’impossibilità di esaminare l’eventuale incongruità dell’offerta a seguito dei rinnovi contrattuali alla luce del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), del c.p.a., che richiede l’indicazione della norma giuridica violata (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1091/2023)”.
Per un approfondimento sulla portata del CCNL nel nuovo Codice dei contratti pubblici, consulta il nostro focus La scelta del contratto collettivo a base di gara tra libertà d’impresa e tutela dei lavoratori