TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1778 dell’11.6.2024
Con la sentenza in commento il TAR Lombardia ha affrontato il tema dell’affidamento diretto gestito come gara.
Più precisamente, la questione che si è posta è se la richiesta di preventivi, nell’ambito di un affidamento diretto, comporti la trasformazione di quest’ultimo in una procedura negoziata.
Nel caso di specie l’amministrazione aveva indetto una procedura di affidamento diretto sotto-soglia interpellando cinque operatori economici. La valutazione complessiva di carattere qualitativo ed economico dei preventivi era rimessa al Rup, il quale tuttavia non era tenuto a generare alcun tipo di graduatoria tra i partecipanti.
Nelle procedure di affidamento diretto, il d.lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell’operatore “anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2).
Essa fugge, pertanto, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.
Ciò premesso, il collegio ritiene che nel caso di specie la decisione dell’amministrazione di interpellare cinque operatori non palesi la volontà di indire una procedura negoziata.
Ed infatti, come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).
Ne discende, ad avviso dei giudici amministrativi, che la richiesta di un’offerta tecnica ed economica, da formularsi previa effettuazione di un sopralluogo, l’indicazione di un importo “a base d’asta”, la predeterminazione di criteri di valutazione e la richiesta del possesso, in capo agli operatori economici, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale non comporta la trasformazione di un affidamento diretto in una procedura negoziata.