TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 4362 del 24.7.2024
Con la sentenza in commento il TAR Campania ha chiarito che le stazioni appaltanti, in forza del combinato disposto degli art. 108 comma 9, e 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, prima dell’aggiudicazione devono sempre verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi.
Il d.lgs. n. 36/2023 infatti, secondo il collegio, si allinea perfettamente a quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016.
Anche il nuovo codice appalti, invero, si preoccupa di fornire una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori, richiedendo agli operatori economici di indicare separatamente il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza, sulla base di una seria valutazione preventiva di tali costi, da svolgere previamente alla formulazione del proprio ribasso complessivo.
In particolare, l’articolo 11 del d.lgs. n. 36/2023, inserito nel Titolo I del Codice dedicato ai “Principi generali”, ribadisce l’importanza di una piena promozione delle tutele normative ed economiche dei lavoratori, che si declina, nella sua attuazione pratica, nella necessità di assicurare trasparenza e chiarezza nella indicazione dei costi del lavoro, al fine di evitare la presentazione di offerte anormalmente basse che potrebbero compromettere, al contempo, la qualità del servizio e la tutela dei diritti dei lavoratori.
Dal canto loro le stazioni appaltanti, afferma il collegio, “in forza del combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023 (al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016), prima dell’aggiudicazione sono tenute a verificare, in ogni caso, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi”.
L’analisi sui costi per la manodopera indicati in gara, invero, è strumentale non solo all’accertamento circa la capacità dell’impresa di stimare correttamente la presumibile spesa per questo specifico fattore di produzione, ma anche la sua capacità di assolvere agli obblighi retributivi e contributivi durante il rapporto contrattuale. Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza, un importo incongruo può essere l’indice di un’analisi errata, ma anche il segnale di un potenziale rischio di non correttezza in fase esecutiva (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 23 agosto 2022, n. 5476).
Tale accertamento, che non da luogo ad un subprocedimento di verifica di anomalia dell’intera offerta, mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo ed è sempre obbligatorio, anche nei casi di gara al massimo ribasso.
Diversamente opinando, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 Cost.
La congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi costituisce dunque una condizione indefettibile del provvedimento di aggiudicazione.
Di talché, le spiegazioni fornite dall’operatore economico alla stazione appaltante devono essere in grado di giustificare in maniera chiara ed esaustiva il livello dei costi del lavoro alla base della formulata proposta progettuale, a garanzia della sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, sotto pena, in mancanza, dell’esclusione dell’offerta che non sia, o non dimostri di essere, in grado di assicurare il rispetto di tali garanzie minime.