TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 14366 del 15.7.2024
Con la sentenza in commento il TAR Lazio ha chiarito che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continua a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale.
Con ciò ponendosi in controtendenza rispetto a quanto affermato dal medesimo TAR con la sentenza n. 134 del 2024 e dal TAR Umbria con la sentenza n. 758 del 2023, secondo cui deve ritenersi sussistente la perdurante vigenza delle sole norme speciali in materia di appalti PNRR ma non anche degli istituti del d. lgs. n. 50/16 in esso sporadicamente richiamati.
Nel caso di specie, invece, il collegio ha ritenuto che la procedura oggetto della controversia, pur essendo stata indetta dopo il 1° luglio 2023, continui ad essere soggetta all’applicazione del d.lgs n. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che quest’ultimo compie del d.lgs n. 50/2016, con esclusione dunque delle disposizioni di cui al nuovo codice dei contratti pubblici.
PiĂą nello specifico il collegio ha rilevato – in coerenza con la circolare del MIT del 12 luglio 2023 – “il regime giuridico applicabile agli affidamenti, come quello oggi all’esame, finanziati con i fondi del PNNR e del PNC è individuabile sulla base della lettura congiunta degli artt. 225, comma 8 e 226, comm1 e 2 del d.lgs n. 36/2023”.
In particolare, la prima norma dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”. La seconda norma, invece, stabilisce l’abrogazione del d.lgs n. 50/2016 a far tempo dal 1° luglio 2023 e l’applicazione di tale decreto ai procedimenti in corso, cioè a quelli in cui i bandi o avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023.
Ebbene, dalla lettura sistematica di tali disposizioni emergerebbe che lo speciale corpus normativo previsto per le opere PNRR e assimilate continui a trovare applicazione, pur dopo il 1° luglio 2023, in modo completo e integrale. Di conseguenza, conclude il collegio, la procedura di affidamento in esame, “pur essendo stata indetta dopo il 1° luglio 2023, continua ad essere soggetta all’applicazione del d.lgs n. 77/2021 nonché ai richiami e ai rinvii che quest’ultimo compie del d.lgs n. 50/2016 e risulta impermeabile all’applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti (il d.lgs n. 36/2023)”.