TAR Campania, Salerno, Sez. I, 29.7.2024, n. 1600
Con la sentenza in commento il TAR Campania ha chiarito che l’esperimento della verifica dei requisiti successivamente all’aggiudicazione non ne inficia la legittimità.
In linea di principio, in base a quanto disposto dal nuovo Codice appalti, la verifica dei requisiti va effettuata prima dell’aggiudicazione. Nel caso oggetto della pronuncia de qua, l’amministrazione aveva invece provveduto a completare la verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara soltanto dopo l’aggiudicazione. Ciò in quanto lettera di invito prevedeva lo svolgimento delle attività di comprova solo a conclusione della procedura e a seguito della individuazione della miglior offerta.
Orbene, ad avviso del collegio, tale circostanza non inificia la legittimità di quest’ultima, laddove gli esiti non consentano di individuare alcuna causa di esclusione gravante sull’operatore economico.
A tal proposito, infatti, soccorre la previsione di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, a mente del quale “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Nel caso di specie si configura infatti un vizio procedimentale che non incide sul contenuto sostanziale del provvedimento e, anche a voler disporre l’annullamento dell’aggiudicazione per tale vizio, nel riesercizio del potere l’Amministrazione non potrebbe non adottare un provvedimento avente il medesimo contenuto.
Del resto, sottolinea il Collegio, nel caso de qua la ricorrente non aveva rappresentato né la sussistenza di cause di esclusione specifiche né il mancato possesso di requisiti generali o speciali di partecipazione, in grado di determinare l’esclusione del concorrente e di consentire l’adozione dell’aggiudicazione confronti un soggetto diverso.
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