TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 4387 del 25.7.2024
Con la sentenza in commento il TAR Campania ha affermato il principio per cui la previsione del sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Come è noto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 “le clausole he prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”.
Nel caso di specie l’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, aveva ritenuto che il sopralluogo “assistito” fosse indispensabile alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi.
Orbene, ad avviso del collegio, in tale prospettiva il sopralluogo è strettamente connesso alla formulazione dell’offerta e ne costituisce un elemento essenziale.
Più precisamente, secondo i giudici amministrativi, ogniqualvolta la lex specialis contempli l’obbligatorietà del sopralluogo ai fini della presentazione dell’offerta, l’omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un’ipotesi di carenza sostanziale dell’offerta e del suo contenuto.
Ciò, del resto, troverebbe conferma anche nella disposizione di cui all’art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.
L’obbligo imposto dalla lex specialis di gara di effettuazione del sopralluogo è dunque da ritenersi strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla miglior valutazione dei servizi da effettuare, non potendosi ritenere a tal fine sufficiente la descrizione riportata negli atti di gara.
Infine il collegio evidenzia che tale adempimento, essendo prodromico alla stessa presentazione dell’offerta ed infungibile in via successiva, non si presta ad essere sanato mediante soccorso istruttorio.