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Sulla validità post-Brexit dei certificati emessi da enti accreditati UKAS

Pubblicato il 21 Dicembre 2023

da: Federica Lorenzetti

Cons. St., Sez. V, 09 novembre 2023, n. 9628

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato, rimeditando il precedente indirizzo espresso con la sentenza Cons. Stato, n. 4089/2023, ha affermato il principio per cui i certificati emessi da enti accreditati UKAS sono spendibili negli appalti pubblici anche dopo la Brexit. 

Diverse le argomentazioni che hanno portato i giudici di Palazzo Spada a tale conclusione. Innanzitutto, a differenza del caso deciso dal menzionato precedente – ove la qualità di firmatario degli accordi EA/MLA in capo all’organismo di accreditamento non era presa in alcuna considerazione dalla lex specialis –  nel caso oggetto della sentenza in analisi il disciplinare di gara, per ampliare la platea dei potenziali partecipanti, ha attribuito rilievo anche all’accreditamento dell’organismo di certificazione da parte di un ente unico nazionale di accreditamento che abbia sottoscritto tale tipologia di accordi multilaterali, riconoscendo espressamente ai concorrenti, come possibilità alternativa, che il certificato in parola, ai fini della comprova della conformità del sistema di gestione ambientale, sia rilasciato da enti accreditati “per lo specifico settore del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.” 

In secondo luogo, il Supremo Consesso ha ritenuto che l’attuale sistema normativo consenta di riconoscere, nel rispetto di determinate condizioni, l’equivalenza dei servizi di accreditamento resi dal firmatario degli accordi EA/MLA rispetto ai servizi resi dagli organismi di accreditamento degli Stati membri, anche ai sensi e per gli scopi del Regolamento CE n. 765/2008. Quest’ultimo, in particolare, prevede un sistema di accreditamento in cui riveste un ruolo centrale l’European cooperation for accreditation (EA), la quale gestisce un sistema di valutazione inter pares fra gli organismi nazionali di accreditamento degli Stati membri e di altri paesi europei. Oggetto della valutazione inter pares (c.d. peer evaluation) gestita dall’EA, la quale viene rinnovata periodicamente, sono i sistemi, le procedure e le strutture dei singoli organismi nazionali di accreditamento. Orbene, ad avviso dei giudici, poiché l’organismo di accreditamento UKAS ha positivamente superato la valutazione inter pares, formalizzando il positivo esito di tale valutazione mediante la sottoscrizione dei c.d. accordi EA/MLA, non vi è alcuna ragione per privare di validità i certificati emessi dagli enti accreditati presso quest’ultimo. La fuoriuscita del Regno Unito dall’UE, infatti, non ha impattato sulle attività degli organismi e dei laboratori accreditati dall’ente UKAS: non solo quest’ultimo ha ottenuto il predetto riconoscimento di ente di accreditamento “inter pares” e conserva la sua qualità di firmatario dell’accordo multilaterale EA in ambito europeo, il che garantisce l’equivalenza delle caratteristiche e delle qualità del sistema di accreditamento gestito dal UKAS rispetto agli organismi nazionali degli Stati membri, ma la medesima European cooperation for Accreditation ha modificato il proprio Statuto al fine di permettere ad UKAS di mantenere lo status di “full member” dei network internazionali di accreditamento EA. 

Pertanto, concludono i giudici, la sottoscrizione degli accordi EA MLA abilita l’Ente unico nazionale di un Paese europeo, qual è l’ente britannico UKAS, a fornire il servizio di accreditamento degli enti di certificazione in modo equivalente agli organismi nazionali degli Stati membri.

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