Parere del MIT n. 2174 del 26.2.2024
Con il parere n. 2174 del 26.2.2024 il MIT ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della garanzia definitiva nelle procedure negoziate sottosoglia comunitaria. Più nello specifico, la questione posta all’attenzione del supporto giuridico ha riguardato i seguenti quesiti: 1) se la garanzia definitiva nelle procedura sotto soglia deve essere costituita dall’operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale, a prescindere dai casi normati in seno all’art. 117, comma 2, del nuovo Codice dei Contratti; 2) se la garanzia definitiva possa essere oggetto di riduzione in presenza delle certificazioni indicate dall’art. 106, comma 8, del nuovo Codice dei Contratti.
Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie in esame, si ricorda che, nell’ambito delle procedure ordinarie, ai sensi dell’art. 106, comma 8, la garanzia provvisoria è oggetto di riduzione in presenza delle certificazioni ivi indicate, mentre ai sensi dell’art. 117, comma 2, cit., la garanzia definitiva subisce un aumento in presenza di ribassi superiore al 10% o al 20%.
L’Ufficio di supporto giuridico del MIT, rispondendo ai due quesiti, ha chiarito che, relativamente alle procedure negoziate sotto soglia comunitaria, “nel caso in cui la stazione appaltante richieda la garanzia definitiva ..il suo valore è pari al 5% dell’importo contrattuale, non trovando applicazione né l’art. 117, comma 2, né l’art. 106, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023”.