Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2024, n. 1434
Per il Consiglio di Stato non è nulla la clausola del bando di gara che imponga requisiti di capacità tecnica ulteriori rispetto alla SOA.
Nella fattispecie controversa l’art. 16 del disciplinare prevedeva che l’offerta tecnica dovesse includere, a pena di esclusione, una serie di documenti, tra cui taluni attestati per le attività di costruzione e manutenzione di impianti sportivi, rilasciati da enti certificatori accreditati.
Ad avviso dell’appellante, sarebbe vietato negli appalti di lavoro richiedere requisiti di capacità tecnica e finanziaria diversi dalla qualificazione SOA, con conseguente nullità della clausola della lex specialis ai sensi dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016.
I giudici di Palazzo Spada, pronunciandosi sulla questione, hanno in primo luogo affermato che non può escludersi che “il disciplinare di gara introduca, accanto all’ordinario sistema di qualificazione (attraverso gli attestati SOA) caratterizzante gli appalti di lavori, un requisito ulteriore quale contenuto dell’offerta tecnica, purché sia congruo con l’oggetto dell’appalto”.
In secondo luogo, poi, secondo i giudici amministrativi, “la declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 si riferisce a clausole del bando che impongono adempimenti formali e non può dunque riguardare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara attinenti ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica (Cons. Stato, V, 23 agosto 2019, n. 5828; III, 7 luglio 2017, n. 3352), come è invece il caso di specie”.
Su tali basi, il Consiglio di Stato ha concluso per la piena validità della clausola oggetto della controversia.