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Il requisito di iscrizione alla camera di commercio tra vecchio e nuovo codice appalti

Pubblicato il 1 Marzo 2024

da: Federica Lorenzetti

TAR Lazio, Sez. II, del 26.2.2024, n. 3807

L’iscrizione alla Camera di Commercio è un requisito di idoneità professionale, il cui possesso è indispensabile ai fini dell’esecuzione del contratto.

Gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la specifica attività oggetto dell’appalto. Pertanto nell’oggetto sociale devono risultare, precedentemente alla data di indizione della gara, le attività proprie dall’appalto a cui l’operatore economico vuole partecipare.

Nella sentenza in commento i giudici amministrativi hanno affermato che la funzione assegnata all’iscrizione al registro della CCIA è quella di provare l’esistenza e la concreta operatività del soggetto imprenditoriale. 

Sul punto, il TAR ha richiamato l’insegnamento del Consiglio di Stato per cui “nell’impostazione del codice dei contratti pubblici del 2016, l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), e 3), anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara di cui alle successive lettere b) e c) del medesimo comma 1, e la sua funzione sostanziale è stata individuata in quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico” (Cons. Stato, Sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170; Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2019, n. 5257).

L’idoneità professionale prescritta dall’art. 83, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, infatti, è volta alla dimostrazione che l’impresa è validamente costituita ed esercita nel settore di attività economica o nel segmento di mercato o professionale in cui rientrano le prestazioni oggetto del contratto da affidare.

La stazione appaltante, nel verificare tale requisito, deve accertare che da tale iscrizione emerga che l’operatore economico svolga attività correlate con l’oggetto dell’appalto.

Del resto, sottolineano i giudici amministrativi, “la prescritta coerenza tra le attività indicate nell’iscrizione alla Camera di Commercio e l’oggetto dell’appalto dev’essere valutata complessivamente ed in modo sostanziale – anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. la Relazione illustrativa al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) – e non può essere richiesta la perfetta coincidenza tra le prime e il secondo”.

L’interesse pubblico tutelato da tale disciplina normativa non è, infatti, la creazione ed il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, ma piuttosto quello di assicurare l’accesso al mercato anche ai concorrenti per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale.

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