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Il Decreto Ambiente è legge: tutte le novità in materia di ciclo rifiuti

Pubblicato il 16 Dicembre 2024

da: Antonella Mascolo

Nella seduta di martedì 10 dicembre, la Camera, con 141 voti favorevoli e 81 contrari, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto 17 ottobre 2024, n. 153, recante “disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.

Numerose sono le novità che interessano i soggetti – pubblici e privati – che operano nel ciclo rifiuti.

Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali

Viene modificato l’art. 212, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, con la previsione dell’ampliamento, da diciannove a ventuno, del numero dei membri effettivi del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali(art. 212, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006).

Nomina a Responsabile tecnico del legale rappresentante dell’impresa

Di grande interesse per le imprese è  l’introduzione del comma 16-bis all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, con cui viene prevista la facoltà – per il legale rappresentante dell’impresa –  di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all’Albo gestori ambientali senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi.

Riparto dei costi a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi

All’articolo 221 del D.Lgs. n. 152/2006 viene, inoltre, aggiunto il comma 10-bis, volto ad integrare le disposizioni recate dal comma 10 del medesimo articolo, che individuano i costi a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi. In base alla nuova disposizione, i costi di cui al comma 10 sono ripartiti tra i c.d. consorzi di filiera e i sistemi autonomi al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale Conai (v. infra), previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti oppure – in assenza – dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d’imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza. Ove tale accordo non sia concluso entro le tempistiche fissate dalla norma (120 giorni + 60 giorni), il Ministero vi provvede in via sostitutiva di concerto con il Ministero per il made in Italy.

Il Consorzio nazionale imballaggi

Il Decreto reca, poi, modifiche alla disciplina del CONAI contenuta nell’art. 224 del Codice dell’ambiente. Viene, in particolare, modificato l’art. 224, comma 1, lett. n), attribuendosi al CONAI il compito di acquisire – da enti pubblici o privati, nazionali o esteri – i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. La modifica recata dalla disposizione in esame è volta ad ampliare l’ambito di applicazione della lettera n) citata, precisando che i dati in questione: i) devono essere acquisiti anche dagli operatori economici, anche se non consorziati; ii) non si riferiscono ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale ma ai flussi di imballaggi trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere. Si ha quindi un ampliamento del campo di applicazione al fine di estendere la rilevazione dei dati in questione ad una platea più vasta di soggetti e ad ulteriori tipologie di flussi, includendo nella rilevazione medesima non solo i flussi in entrata e in uscita ma anche i flussi nazionali, cioè quelli che avvengono all’interno del territorio italiano.

In secondo luogo, il Decreto riscrive il primo periodo del comma 5-ter dell’art. 224 del Codice: nel testo attualmente vigente e l’accordo di programma quadro ANCI-CONAI (v. infra) stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo o ad un c.d. consorzio di filiera assicurano la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.

Le disposizioni recate dal nuovo comma 10-bis sembrano finalizzate a colmare l’assenza – sottolineata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 10993/2022 – di “un meccanismo di ripartizione tra gli operatori di mercato dei costi netti degli obblighi di servizio pubblico” e paiono quindi giustificate dalla “esigenza di non compromettere un sistema (quello consortile) che da sempre garantisce nell’interesse pubblico il raggiungimento degli obiettivi ambientali attraverso la prestazione universale del servizio”.

Cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato

Il Decreto interviene a modificare, poi, l’Allegato L-quinquies al D.Lgs. n. 152/2006, con l’aggiunta – all’elencazione delle attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, ltt- b-ter), dell’Allegato 2) –  del numero 20-bis “Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato”. 

Il legislatore è intervenuto per cercare di dirimere una confusione normativa che si era venuta a creare con rimando alla corretta classificazione degli scarti derivanti dalla manutenzione del verde privato (classificabili alternativamente come rifiuti speciali non pericolosi e/o come rifiuti urbani). La disposizione in questione, pertanto, riconduce la gestione di tali rifiuti nell’ambito dei rifiuti simili ai domestici e quindi urbani, dando la possibilità alle imprese di conferire gli stessi nei centri di raccolta urbani.

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