Subappalto tra vecchio e nuovo codice
27 Dicembre 2023
Il Rup è legittimato a valutare l’idoneità dell’offerta già esaminata dalla Commissione di gara?
5 Gennaio 2024

Il Consiglio di Stato si pronuncia sui limiti al principio di equivalenza

Pubblicato il 28 Dicembre 2023

da: Federica Lorenzetti

Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2023, n. 10471

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si è pronunciato sui limiti all’applicazione del principio di equivalenza. 

In base a tale principio non si può respingere un’offerta, laddove contempli soluzioni tecniche equivalenti, in quanto non strettamente conforme alle prescrizioni del bando di gara. Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa, la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio eurounitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità (Cons. Stato, Sez. 3, n. 1006 del 11.2.2022).

Tale principio è dunque finalizzato ad evitare un irragionevole limitazione del confronto competitivo tra gli operatori economici e trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, per cui la possibilità di ammettere (a seguito di valutazione della stazione appaltante) prodotti aventi specifiche tecniche analoghe a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis”(Cons. Stato, Sez. IV, n.2701 del 26.8.2016; TAR Lazio (Roma), Sez. I bis, n. 9863 del 20.9.2017).

Nel caso oggetto della pronuncia in esame, tuttavia, il Consiglio di Stato ha affermato che l’applicazione di tale principio non è senza limiti, ma al contrario incontra un ostacolo “nella difformità del bene o del servizio rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile”. Il richiamo al principio di equivalenza in un siffatto caso avrebbe infatti“l’effetto di distorcere l’oggetto del contratto, al punto da consentire ai partecipanti di offrire un bene radicalmente diverso rispetto a quello descritto nella lex specialis, così finendo per rendere sostanzialmente indeterminato l’oggetto dell’appalto e per modificarne surrettiziamente i contenuti in danno della stessa stazione appaltante e dei concorrenti che abbiano puntualmente osservato la disciplina di gara”.

Ne consegue, con riferimento al caso oggetto della richiamata pronuncia, che non é possibile offrire un sistema di raccolta porta a porta laddove gli atti di gara abbiano chiaramente configurato il servizio di raccolta dei rifiuti quale di prossimità. I due servizi sono infatti tra di loro ben distinti e il sistema di raccolta porta a porta, in tale caso, non costituisce una soluzione migliorativa ma alternativa e quindi inammissibile.

Hai bisogno del nostro aiuto?

AppaltiLab offre consulenza personalizzata ed un servizio di risposte flash, pensato per soddisfare le esigenze di risposte rapide a quesiti.

Via A. Poliziano, 27
Roma

Via Scafati, 201
S.Antonio Abate (NA)

12 Rue Crémieux
Parigi (FRA)

Il Consiglio di Stato si pronuncia sui limiti al principio di equivalenza
Questo sito utilizza i cookie solo per migliorare la tua esperienza. Utilizzando questo sito Web accetti la nostra Cookie Policy.