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Le offerte pari alla soglia di anomalia devono essere escluse automaticamente?

Pubblicato il 9 Luglio 2024

da: Federica Lorenzetti

Cons. Stato, Sez. VII, 1.7.2024, n. 5780

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha chiarito che l’esclusione automatica delle offerte anomale opera anche per le offerte pari alla soglia di anomalia individuata.

Nel proprio ricorso la ditta appellante aveva sostenuto che, anche alla luce del quadro normativo introdotto con il nuovo Codice dei contratti pubblici, l’offerta doveva considerarsi anomala soltanto allorché il ribasso fosse superiore alla soglia di anomalia: laddove trovi applicazione il Metodo A di cui all’Allegato II.2 al Codice, l’esclusione automatica avrebbe dovuto trovare applicazione soltanto con riferimenti agli “sconti superiori alla soglia di anomalia» e non anche agli sconti “pari” alla medesima.

Le argomentazioni dell’appellante, tuttavia, sono state respinte dal Supremo Consesso.

Ed infatti, ad avviso dei giudici di palazzo Spada, “il punto 3 del metodo A dell’allegato II.2 al codice dei contratti pubblici sconta una infelice formulazioneletterale, frutto di una evidente svista legislativa e di un difettoso coordinamento con le precedenti previsioni dei punti 1 e 2, allorché prevede, come si è accennato, che «tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi» e non, come invece prevedeva l’art. 97, comma 8, dell’abrogato codice dei contratti pubblici, che anche gli sconti pari a detta soglia sono automaticamente esclusi”.

La circostanza per cui si tratterebbe di una svista del legislatore emergerebbe, secondo il Consiglio di Stato, dalla considerazione per cui il nuovo Codice dei contratti pubblici ha certamente inteso porsi in linea di continuit con quello precedente, come del resto si evince dalla stessa Relazione di accompagnamento.

Per la determinazione della soglia di anomalia, infatti, il nuovo Codice ha confermato il metodo del c.d. taglio delle ali, il quale, come chiarisce la Relazione di accompagnamento, “replica esattamente il metodo introdotto, all’art. 97, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla lett. u), n. 1), dell’art. 1, comma 20, del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 55 del 2019» perché «esso permette alle stazioni appaltanti di ricorrere ad un metodo da loro già ampiamente utilizzato e, quindi, riduce le complessità di adeguarsi nell’immediato a sistemi potenzialmente più efficaci, ma anche più complessi quali quelli dei due metodi presentati di seguito come Metodo B e Metodo C” .

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