Le offerte pari alla soglia di anomalia devono essere escluse automaticamente?
9 Luglio 2024
Sulla rilevanza delle precedenti risoluzioni contrattuali
19 Luglio 2024

Approvazione delle tariffe rifiuti: il riparto di competenze tra Ente d’Ambito e Comuni

Pubblicato il 10 Luglio 2024

da: Antonella Mascolo

Cons. Stato, Sez. IV, 27.5.2024, n. 4692

La vicenda controversa afferisce alla discussa legittimità del Piano Economico Finanziario deliberato dall’EGATO ATERSIR, impugnato da uno dei Comuni ricompresi nell’ambito dell’EGATO, il Comune di Imola. 

Per il Comune ricorrente, dal confronto fra i costi e i ricavi della gestione del servizio nel trienno antecedente, emergevano costanti “sovra-coperture” del servizio a favore del medesimo Comune. Di tali sovracoperture – e della connessa necessità di provvedere al riequilibrio finaziario in favore del Comune medeesimo –  il PEF approvato dall’EGATO non aveva, però, tenuto in alcun modo conto, in dedotta violazione del principio di integrale copertura dei costi ex art. 1, comma 654, della l. 147/2013.

Condividendo tale tesi, il Giudice di prime cure aveva annullato gli atti dell’EGATO, riconoscendo che “se è così evidente la stretta interconnessione tra la T.A.R.I. applicata ai cittadini e i costi di investimento e di esercizio dell’attività praticata sul territorio comunale – quali risultanti dai dati disaggregati rispetto al bacino d’ambito – ne deriva che sono intollerabili i denunciati squilibri che penalizzano il singolo Ente locale con ingiustificato beneficio a favore di altri”.

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato – in accoglimento dell’appello proposto dall’EGATO – ha riformato la statuizione, affermando il contrario principio secondo cui “l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta dei rifiuti non può essere ipotizzato come la somma dei costi a livello comunale”.

Il tracciato argomentativo della sentenza in commento prende le mosse dal riconoscimento della natura giuridica dell’Ente d’ambito, quale punto di apprododi un percorso legislativo di progressivo superamento della frammentazione delle gestioni locali. Per il Supremo Consesso, mediante l’ambito territoriale ottimale, “si è superata una ottica di parcellizzazione della gestione dei servizi pubblici a livello dei singoli enti per realizzare economie di scala realizzando una migliore utilizzazione delle risorse pubbliche”. Ciò in piena coerenza con l’art. 200, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006, alla cui stregua la gestione dei rifiuti urbani è tenuta a rispondere al criterio di superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Rispetto all’Autorità d’ambito ex art 2, comma 186-bis, l. 23 dicembre 2009, n. 19 – osserva il Consiglio di Stato – con l’EGATO “si fa un passo ulteriore – anche in termini di funzioni e soggettività – verso la responsabilizzazione di un nuovo ente che si distingue ancora di più dai Comuni che vi partecipano”.

A differenza dell’Autorità d’Ambito, che configurava uno strumento operativo per la gestione dei rifiuti, l’EGATO integra un ente autonomo e distinto dai singoli comunipartecipanti, ancorché questi ultimi “rimangono capaci di tradurre il proprio indirizzo politico in una reale azione di influenza sull’esercizio delle funzioni” (Corte Cost., n. 33/2019). Questa autonomia è stata rimarcata anche dall’art. 3-bis della l. n. 138/2011 (come modificato dall’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022) il quale ha sancito che le deliberazioni degli enti di governo d’ambito “sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli enti locali”.

Su tali basi, pertanto, il Consiglio di Stato ha espresso il principio di diritto secondo cui l’EGATO “inteso come ente che organizza e che affida il servizio necessariamente deve poter “dominare” l’aspetto dei costi che prelude proprio all’affidamento medesimo; il che non si concilierebbe con un ruolo del Comune come soggetto con il quale l’ente di governo deve necessariamente cercare un accordo sui costi di ciascun Comune attesa l’eventualità che ciò si tramuti in un potere interdittivo non conciliabile con quanto sopra rilevato in ordine ai meccanismi di governo dell’ente, improntati appunto alla maggioranza”.

Pertanto, “l’obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio … non può essere ipotizzato come la somma dei costi a livello comunale, dovendo aversi riguardo ai costi dell’ambito che però con trasparenza devono essere resi evidenti dall’ente di governo e dimostrare anche quelle economie di scala per le quali l’ambito trova la propria ragion d’essere”.

Ciò non toglie, conclude il Consiglio di Stato, che nella redazione del PEF, occorra prescegliere – in un’ottica perequativa– la soluzione che offra maggiori o migliori servizi a favore di quei cittadini che mediante la Tari abbiano sopportato i costi dell’ambito anche per i Comuni meno efficienti.

Per saperne di più sulla governance del ciclo rifiuti e sul riparto di competenze tra Ente d’Ambito e Comuni leggi il nostro focus La scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana tra EdA e enti locali

Hai bisogno del nostro aiuto?

AppaltiLab offre consulenza personalizzata ed un servizio di risposte flash, pensato per soddisfare le esigenze di risposte rapide a quesiti.

Via A. Poliziano, 27
Roma

Via Scafati, 201
S.Antonio Abate (NA)

12 Rue Crémieux
Parigi (FRA)

Approvazione delle tariffe rifiuti: il riparto di competenze tra Ente d’Ambito e Comuni
Questo sito utilizza i cookie solo per migliorare la tua esperienza. Utilizzando questo sito Web accetti la nostra Cookie Policy.