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Appaltilab vince al TAR Campania per il RTI WM Magenta

Pubblicato il 3 Febbraio 2025

da: Antonella Mascolo

Con la sentenza TAR Campania, Sez. VIII, 3.2.2025, n. 884  il TAR Napoli è stato chiamato a decidere della legittimità del provvedimento di aggiudicazione, a favore del RTI WM Magenta, della gara indetta dal Comune di Grazzanise per l’affidamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale.

Accogliendo le tesi difensive della Società aggiudicataria – difesa dall’Avv. Antonella Mascolo, titolare dello Studio AppaltiLab – il TAR ha confermato la legittimità degli esiti di gara, respingendo il ricorso proposto dal ricorrente secondo classificato.

Sotto un primo riguardo, la ricorrente aveva contestato il possesso dei requisiti da parte del RTI aggiudicatario, in quanto l’ausiliaria avrebbe ceduto il ramo di azienda alla mandante del RTI aggiudicatario – che si è quindi sostituita all’originaria ausiliaria – facendo venire meno i requisiti di partecipazione. Per il TAR l’addotta censura è in realtà insussistente posto che il contratto di fitto prevedeva espressamente il subentro della avente causa nei contratti di avvalimento stipulati dalla dante causa (originaria ausiliaria). Peraltro, rileva il Collegio, “né nella legislazione nazionale né in quella comunitaria (ed in particolare nell’art. 89, comma 3 e nell’art. 63, comma 5 della direttiva 24/2014/UE) è dato rinvenire un limite alle possibilità di plurime o successive sostituzioni dell’impresa ausiliaria”. 

La ricorrente censurava, poi, la mancanza in capo alla mandataria dell’RTI WM Magenta del requisito di capacità economico-finanziaria richiesto dal disciplinare di gara (“La presentazione dei bilanci almeno in pareggio negli ultimi tre esercizi approvati al fine di verificare che non si siano rilevate perdite di esercizio nei bilanci presentati nell’ultimo triennio.”), per aver la mandataria presentato i bilanci 2020 e 2021 in perdita.

Preliminarmente richiamato il noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui la clausole del Disciplinare di gara “vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al privato”, il Tar ha statuito che “La ratio della disposizione di cui all’art. 7.1 è quella di dimostrare che i concorrenti siano in una situazione di stabilità finanziaria che gli consenta di affrontare senza rovesci improvvisi l’esecuzione dell’appalto; ora, una tale stabilità può essere desunta non tanto e non solo dal saldo positivo per ogni singolo esercizio, ma anche dal complessivo risultato maturato negli ultimi tre esercizi, altrimenti precludendosi la partecipazione ad imprese che per l’esecuzione di investimenti onerosi o per circostanze di tipo episodico abbiano chiuso uno o due bilanci in lieve passivo pur avendo poi nel triennio complessivamente considerato maturato un utile di gestione che valga a compensare le perdite, come accaduto nel caso di specie”. 

Respinte, infine, anche le censure afferenti all’addotta carenza del requisito di regolarità fiscale in capo alla mandante: la sussistenza di passività in bilancio riferite al pagamento ben potendo “derivare dallo stanziamento approntato alla fine dell’esercizio per i pagamenti dei debiti che verranno eseguiti nel corso dell’esercizio successivo degli oneri tributari non è indice – di per sé – di una situazione di irregolarità fiscale”. 

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