ASMEL Consortile s.c.a r.l. aveva impugnato il provvedimento con cui l’ANAC aveva annullato il proprio provvedimento di iscrizione della ASMEL dall’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 per avere ritenuto tale soggetto privo dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1, lett. i), dell’Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 per essere qualificato come centrale di committenza.
Con la sentenza in commento, confermando l’impianto motivazionale dell’ANAC a sostegno del provvedimento di diniego impugnato, il TAR Lazio ha escluso la configurabilità di ASMEL quale centrale di committenza, con conseguente legittimità della relativa cancellazione dall’Elenco delle stazioni appaltanti qualificate.
L’iter argomentativo del TAR Lazio prende le mosse dalla nozione di centrale di committenza nozione di centrale di committenza ex art. 62, d.lgs. n. 36/2023, ponendo l’accento sulla natura pubblicistica e la relativa irriducibilità “a un mero servizio che può essere svolto da privati secondo una logica economico-commerciale orientata al perseguimento di utili”. Da ciò consegue, per il TAR, che le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a e i, dell’allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 – nella parte in cui affermano che la centrale di committenza è una stazione appaltante e quindi «un soggetto pubblico o privato che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture … tenuto … al rispetto del codice» – devono essere interpretate nel senso di escludere che possano essere annoverati tra le centrali di committenza soggetti che agiscono secondo logiche economico-commerciali.
Ciò chiarito, la natura sostanzialmente pubblicistica e la circostanza che l’ente non agisca secondo una logica commerciale non è sufficiente, di per sé, ai fini della qualificazione del soggetto come centrale di committenza, poiché “l’attività di centralizzazione della committenza implica necessariamente lo svolgimento di funzioni pubbliche e l’adozione di atti autoritativi, è chiaro che tali atti possono essere posti in essere solo da amministrazioni pubbliche, enti pubblici o altri soggetti pubblici da questi delegati, nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge”.
Applicando alla vicenda sottoposta al proprio scrutinio, ne discende – per il TAR – l’impossibilità di qualificare ASMEL come centrale di committenza per due distinti motivi:
- per l’assenza di elementi che consentano di affermare con certezza che la stessa non agisca secondo una logica economico-commerciale, non essendovi prova che il contributo richiesto da ASMEL agli enti soci sia funzionale alla sola copertura dei costi “apparendo al contrario idoneo a determinare il conseguimento di utili”;
- per il fatto che la società ricorrente non possa essere qualificata come società in house e la normativa primaria vigente non consente la delega delle funzioni pubblicistiche di committenza da parte di enti locali a una generica società di diritto privato. Decisivo, ai fini dell’esclusione della configurabilità del rapporto di in house, è per il TAR l’assenza del requisito del controllo analogo di cui all’art. 12, par. 1, lett. a) direttiva 2014/24/UE. Da ciò discende che ASMEL “essendo priva dei requisiti per poter essere qualificata come società in house, non può essere qualificata come centrale di committenza, avuto riguardo all’assenza nell’ordinamento di norme primarie che consentano la delega delle funzioni pubblicistiche di committenza da parte di enti locali a una generica società di diritto privato non sottoposta al loro controllo analogo”.
Da quanto sopra discende – per il TAR adìto – la doverosità della cancellazione di ASMEL dall’elenco delle centrali di committenza qualificate e l’impossibilità di reiscrizione di ASMEL a detto elenco.