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White List: sempre necessaria per i settori “sensibili”?

Pubblicato il 20 Febbraio 2025

da: Antonella Mascolo

Consiglio di Stato, sez. V, 18.02.2025 n. 1345

Per il Consiglio di Stato l’iscrizione alla White List costituisce un requisito generale di partecipazione alla gara, necessario anche qualora le attività oggetto dell’appalto non siano integralmente riconducibili ad una di quelle “sensibili” di cui all’art. 1, comma 53, della l. n. 190/2012. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, “il possesso dell’iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara” (Cons. Stato, V, n. 1068 del 2024; Cons. Stato, V, n. 3266 del 2024).

Il possesso di tale requisito è, inoltre, necessario anche in assenza di una specifica previsione della lex specialis di gara giusta il rinvio contenuto all’art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Per il Supremo Consesso, infatti, “l’esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall’art. 94, comma 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024)”.

Per tali ordini di motivi, l’esclusione dalla gara del concorrente privo dell’iscrizione alla White List non viola il principio di tassativit delle cause di esclusione. 

Su tale specifica questione, va menzionata la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 15.11.2024, n. 9201, la quale ha escluso la sussistenza di tale obbligo di iscrizione qualora le attività di cui all’elenco di legge presentino, in relazione al complesso delle lavorazioni, un rilievo del tutto marginale. Diversamente, infatti, “si finirebbe per attribuire alla disciplina in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni malavitosi nel settore dei pubblici appalti una valenza prescrittiva e preclusiva del tutto eccedentaria rispetto al proprium degli obiettivi di tutela perseguiti. Allo stesso modo si finirebbe per imporre alle imprese prescrizioni e limitazioni non giustificate dal rilievo economico che l’attività potenzialmente ascrivibile ai settori ‘a rischio’ presenta in relazione alla singola commessa” (Cons. Stato, V, n. 848 del 2017)”. 

Ad avviso del Collegio, tale interpretazione è maggiormente coerente con la finalità di iscrivere le richiamate disposizioni in un ambito di ragionevolezza e di legittimità costituzionale, non potendo il presidio di legalità disciplinato dalla legge n. 190 del 2012 trovare applicazione anche oltre il limite della sostanziale irrilevanza e in relazione a fattispecie in cui l’oggetto dell’affidamento non riguarda – se non in misura obiettivamente marginale – i settori considerati tipicamente a rischio di infiltrazioni malavitose.

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