TAR Milano, sez. I, 3 marzo 2025, n. 720
Con la sentenza in commento il TAR Lombardia ha chiarito che il superamento dei limiti dimensionali fissati dal Disciplinare di gara non possa comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, anche qualora tale sanzione espulsiva sia prevista dalla lex speciali si gara, pena la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. E ciò in quanto “nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell’offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso”.
A sostegno della propria decisione il TAR adìto ha richiamato una recente pronuncia del Consiglio di Stato, che – in una fattispecie sovrapponibile – ha fissato il principio secondo cui “il superamento dei limiti dimensionali dell’offerta […] non ne poteva comportare l’esclusione dalla gara, non foss’altro che in ossequio al principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, V, 18 agosto 2023, n. 7815). In tale prospettiva, appare anche ragionevole una valutazione utile della “offerta dimensionalmente eccedentaria”, espungendo dunque le parti di minore rilevanza da parte della commissione, senza che possa ritenersi necessitata (sul piano giuridico) l’esclusione dei contenuti della parte conclusiva dell’offerta. Si intende che la regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101), e dunque della stazione appaltante, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio” (Consiglio di Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n.765).
Per il Tar, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, sarebbe radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialit e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., “potendo consentire ad un’offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull’offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con il sotteso interesse pubblico“.
Ed anzi, l’indicazione di limiti dimensionali dell’offerta tecnica rappresenta una mera indicazionee, come tale, non può comportare né l’esclusione dalla gara, ma neppure l’automatico stralcio delle pagine eccedenti, essendo rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione appaltante la decisione in ordine alla disamina, o meno dell’”offerta dimensionalmente eccedentaria“.