TAR Campania, Sez. I, 18.3.2025, n. 2263
Con la sentenza in commento il TAR Campania è stato chiamato a decidere della legittimità dell’esclusione da una gara avente ad oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria di un operatore economico che aveva indicato nel Gruppo di lavoro da adibire alla commessa un consulente privo di collegamento stabile con l’operatore stesso.
Il TAR risolve la questione controversa prendendo le mosse dall’art. 66, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dagli artt. 35, 36 e 37 dell’Allegato II.12 al Codice.
Tali previsioni, lette in modo sistematico e complessivo, vanno intese nel senso che “possono partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria gli operatori economici, inclusi i raggruppamenti temporanei, che dispongano di un organigramma composto da soggetti direttamente coinvolti nelle funzioni professionali e tecniche richieste dalla gara, e al cui interno devono essere indicati soggetti legati da un rapporto stabile e continuativo con l’operatore economico”. Ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 citati, poi, il requisito del collegamento stabile con l’operatore economico è soddisfatto dalla presenza di soci, amministratori, dipendenti e consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che:
- firmano i progetti, i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori:
- e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
Pertanto, prosegue il TAR, “un consulente privo di un tale collegamento stabile con l’operatore economico non può essere inserito nell’organigramma, e la sua professionalità non può essere utilizzata nella presentazione dell’offerta, né può essere indicato come componente del Gruppo di Lavoro”, con conseguente legittimità della disposta esclusione dalla gara dell’operatore ricorrente che aveva indicato – nel proprio Gruppo di lavoro – un soggetto che aveva fatturato, nei confronti del concorrente, una quota inferiore al 50% del proprio fatturato annuo.
Inoltre, il Giudice adìto ha rilevato che una carenza di tale stregua non fosse emendabile mediante la sostituzione del professionista indicato poiché la formazione e l’esperienza di tale soggetto erano stati fattori determinanti nella valutazione dell’offerta e nell’assegnazione del punteggio: “giustamente la stazione appaltante non ha accolto la richiesta di modifica dell’organigramma una volta emerso il motivo escludente legato al profilo della dott.ssa … in quanto ormai l’operatore economico aveva già beneficiato del punteggio più alto, e tale sostituzione avrebbe peraltro comportato una modifica sostanziale dell’offerta”.
Tanto, in linea con l’indirizzo ermeneutico espresso, al riguardo, dal Supremo Consesso secondo cui “la sostituzione di un professionista nell’organigramma è possibile solo se tale figura in concreto non è determinante per la costituzione del raggruppamento: «la qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura determina che in caso di raggruppamento di progettisti -nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non sia stato determinante per la costituzione del raggruppamento, avendo contribuito in modo essenziale a portare i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione – il concorrente non possa essere per ciò solo escluso a seguito dell’accertata carenza di un requisito di carattere generale del progettista indicato, essendo consentita la sua estromissione, nel caso di specie dal RTP dei progettisti, e la sua sostituzione” (Cons. Stato, 9 settembre 2024, n. 7496).





