Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, 13 marzo 2025, causa C‑266/22
Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia è stata chiamata a decidere se i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché l’articolo 18 e l’articolo 49 della direttiva 2014/24, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieti la partecipazione alle gare di un operatore economico di un paese terzo che non ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 25 di tale direttiva.
In via preliminare, la Corte evidenzia come l’Unione europea è certamente vincolata, nei confronti di taluni paesi terzi, da accordi internazionali (segnatamente l’AAP), che garantiscono, in modo reciproco e paritario, l’accesso degli operatori economici dell’Unione agli appalti pubblici in tali paesi terzi e quello degli operatori economici di detti paesi terzi agli appalti pubblici nell’Unione. L’articolo 25 della direttiva 2014/24 riflette tali impegni internazionali dell’Unione disponendo che – nella misura in cui sono contemplati dall’AAP e dagli altri accordi internazionali cui l’Unione è vincolata – gli enti aggiudicatori degli Stati membri devono accordare agli operatori economici dei paesi terzi che sono parti di un siffatto accordo un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori economici dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, punti 41 e 42).
Altri paesi terzi non hanno, fino ad oggi, concluso un siffatto accordo internazionale con l’Unione. Tra questi figura la Repubblica popolare cinese.
Per la Corte, il diritto conferito a “qualsiasi operatore economico interessato” di presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara nell’ambito di una procedura aperta di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’Unione (art. 27, par. 1, della direttiva 2014/24) non si estende, in via generale ed astratta, agli operatori economici dei paesi terzi che non abbiano concluso un siffatto accordo internazionale con l’UE.
Solo l’Unione europea (e non gli Stati membri) è competente ad adottare un atto di portata generale riguardante l’accesso, al suo interno, alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l’Unione un accordo internazionale che garantisca l’accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici, istituendo o un regime di accesso garantito a tali procedure in favore di detti operatori economici, o un regime che li escluda o che preveda un adeguamento del punteggio risultante dal confronto delle loro offerte con quelle presentate da altri operatori economici. Ad oggi, alcun atto di portata generale è stato adottato dall’UE.
Cionondimeno, in assenza di atti adottati in sede euro-unitaria, spetta all’ente aggiudicatore statuire – negli atti di gara – se debbano essere ammessi a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico gli operatori economici di un paese terzo che non abbia concluso con l’Unione un accordo internazionale tale da garantire l’accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici e, qualora ne decida l’ammissione, se si debba prevedere un adeguamento del punteggio risultante dal confronto tra le offerte presentate dagli operatori in parola e quelle presentate da altri operatori.
Inoltre, sottolinea la Corte, “poiché gli operatori economici dei paesi terzi che non hanno concluso con l’Unione un accordo internazionale che garantisca l’accesso paritario e reciproco agli appalti pubblici non beneficiano di un diritto al trattamento non meno favorevole ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2014/24, l’ente aggiudicatore ha la facoltà di indicare, nei documenti di gara, modalità di trattamento intese a riflettere la differenza oggettiva tra la situazione giuridica di detti operatori, da un lato, e quella degli operatori economici dell’Unione e dei paesi terzi che hanno concluso con l’Unione un siffatto accordo, ai sensi del citato articolo 25, dall’altro”.
Alla luce di tutto quanto precede, la Corte ha espresso il principio di diritto secondo cui “l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, che conferisce all’Unione una competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in assenza di un atto dell’Unione che imponga o vieti l’accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici degli operatori economici di un paese terzo che non ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 25 della direttiva 2014/24, un’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro escluda un operatore economico di un siffatto paese terzo sulla base di un atto legislativo che tale Stato membro ha adottato senza esservi stato autorizzato dall’Unione, mentre la circostanza che tale atto legislativo sia entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di gara resta al riguardo irrilevante”.






