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30 Ottobre 2026La fiducia negli appalti non attenua le regole: orienta l’azione amministrativa verso decisioni responsabili e il risultato pubblico. L’applicazione del principio di fiducia nel d.lgs. 36/2023 trova il suo riferimento nell’articolo 2, mentre l’articolo 4 dispone che il Codice sia interpretato e applicato sulla base dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. Non si tratta, però, di una libertà di scelta senza limiti: la giurisprudenza ha chiarito che l’autonomia dei funzionari deve restare coerente con l’interesse pubblico.
È comprensibile che, nella gestione di una gara, il confine tra discrezionalità e rispetto delle regole sollevi dubbi concreti. Per orientarsi, occorre leggere la fiducia insieme alla correttezza e alla buona fede, senza considerarla una deroga agli obblighi della stazione appaltante o degli operatori economici.
Qui trovi una guida alla funzione del principio, al suo legame con la correttezza amministrativa e ai limiti riconosciuti dai giudici. L’attenzione è rivolta anche alle pronunce del 2025, utili per capire come la fiducia incida sull’interpretazione degli atti di gara e sulle valutazioni amministrative nelle controversie più recenti.
Punti chiave
- Valuta le decisioni amministrative considerando insieme risultato, fiducia e accesso al mercato, senza trasformare la discrezionalità in libertà arbitraria.
- Leggi gli atti di gara alla luce di correttezza e buona fede, tutelando la parità di trattamento tra i concorrenti.
- Le pronunce più recenti mostrano come la fiducia possa orientare l’interpretazione delle clausole ambigue e le valutazioni della stazione appaltante.
- Per applicare il principio, individua le ragioni della scelta e verifica che siano coerenti con le regole di gara e l’interesse pubblico.
Funzione del principio di fiducia nel Codice dei contratti pubblici
Nel d.lgs. 36/2023, la fiducia orienta le decisioni pubbliche verso risultati conformi alle regole. L’articolo 4 affianca questo principio a risultato e accesso al mercato.
Significato del principio di fiducia
Il principio di fiducia è il riconoscimento della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione. L’articolo 2, comma 1, del Codice lo collega all’azione amministrativa nei contratti pubblici. In concreto, il funzionario può assumere decisioni nell’esercizio delle proprie competenze, senza ridurre ogni scelta discrezionale a un adempimento formale. Il comma 2 collega la fiducia all’effettività delle regole e all’esigenza di evitare un eccesso di vincoli.
Differenze rispetto alla disciplina previgente
Il d.lgs. 36/2023 esplicita la fiducia tra i principi che guidano l’interpretazione e l’applicazione del Codice. La differenza consiste in questo ruolo espresso: l’articolo 4 richiama i principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, previsti dagli articoli 1, 2 e 3. Il confronto non consente di considerare la disciplina previgente priva di correttezza; chiarisce invece la funzione assegnata dal nuovo Codice alla fiducia.
Autonomia decisionale. La fiducia valorizza l’autonomia dei funzionari, ma non autorizza scelte contrarie all’interesse pubblico. Il TAR Catania, III, n. 3738/2023, ha riconosciuto questo limite. Per applicarlo, occorre collegare la decisione alla finalità pubblica e alle regole pertinenti.
Responsabilità di RUP e funzionari. La fiducia non cancella le responsabilità amministrative, contabili e penali connesse alle condotte dei soggetti coinvolti. L’articolo 2, comma 3, richiede il rispetto dei parametri previsti; l’autonomia, quindi, non equivale a esenzione da responsabilità.
Indicazioni di ANAC e del Ministero delle infrastrutture. Per l’applicazione dell’articolo 2, il riferimento concreto è il testo del Codice: effettività delle regole, decisioni coerenti con l’interesse pubblico e contenimento dei vincoli non necessari. Questi criteri orientano l’analisi senza attribuire agli enti indicazioni ulteriori.
Colpa grave e responsabilità erariali. La fiducia non va intesa come immunità dalla responsabilità erariale né come esclusione automatica della colpa grave. Il comma 3 dell’articolo 2 mantiene centrale il rispetto dei parametri applicabili; la valutazione della condotta deve quindi considerare la decisione concreta e la sua coerenza con l’interesse pubblico.
Reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione
La fiducia reciproca è il criterio che sostiene rapporti corretti tra amministrazione, funzionari e operatori economici. L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 36/2023 la riferisce all’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione. Non equivale a presumere che ogni condotta sia regolare: richiede decisioni motivate e comportamenti coerenti con le regole della procedura.
Il rapporto tra fiducia, risultato e accesso al mercato deriva dall’articolo 4 del Codice, che indica i tre principi come base per interpretare e applicare le norme. Il risultato orienta l’azione verso il completamento dell’intervento pubblico; la fiducia sostiene l’esercizio responsabile delle valutazioni; l’accesso al mercato tutela l’apertura della competizione. Nessuno dei tre autorizza a sacrificare gli altri.
La buona fede nelle procedure è richiamata anche dall’articolo 5 del d.lgs. 36/2023. Per un operatore economico, significa confrontarsi con atti di gara e decisioni amministrative in modo corretto; per la stazione appaltante, comporta valutazioni trasparenti e coerenti. Il Consiglio di Stato, il 13 settembre 2024, n. 7571, ha collegato fiducia e risultato al completamento dell’intervento pubblico nel rispetto delle regole.
La discrezionalità amministrativa è lo spazio di valutazione attribuito alla pubblica amministrazione per assumere decisioni funzionali all’interesse pubblico. Il Consiglio di Stato, sezione VII, 4 novembre 2024, n. 8746, ha affermato che il principio di fiducia amplia i poteri valutativi, mentre il risultato mantiene una posizione dominante. In pratica, la motivazione deve mostrare il nesso tra scelta, obiettivo e regole applicabili.
Il principio crea anche un quadro di riferimento per il rapporto tra legislatore e amministrazione: il Codice stabilisce criteri generali, mentre i funzionari li applicano alle procedure concrete. La Costituzione italiana richiama, all’articolo 53, l’affidamento di funzioni pubbliche da esercitare con disciplina e onore. La fiducia tra funzionari e vertici amministrativi si traduce quindi in decisioni coordinate, tracciabili e rispettose delle competenze, non in obbedienza automatica o deresponsabilizzazione.

Applicazione del principio di fiducia nella giurisprudenza 2025-2026
Le pronunce giudiziarie offrono criteri per leggere le decisioni amministrative nei casi concreti. Per comprendere l’applicazione del principio di fiducia nel d.lgs. 36/2023, è utile distinguere la regola interpretativa dalla specifica questione sottoposta al giudice.
Presupposti di applicazione
I presupposti emergono dal confronto tra la questione di gara, le regole applicabili e la motivazione amministrativa. Tra i riferimenti del 2025 figurano il TAR Campania, sede di Napoli, sezione I, 15 gennaio 2025, n. 427, e il TAR Veneto, sezione III, 3 giugno 2025, n. 879. Per leggere ciascuna pronuncia, individua il problema esaminato e separalo dalla regola generale: il numero della sentenza, da solo, non descrive il criterio applicato.
Limiti di applicazione
I limiti dipendono dalla coerenza tra la decisione e il quadro della procedura. La fiducia non basta, da sola, a dimostrare che una scelta sia legittima: occorre esaminare gli atti, la motivazione e gli effetti sui soggetti coinvolti. Nell’applicazione del principio di fiducia nel d.lgs. 36/2023, evita quindi di trasferire automaticamente a una gara la soluzione adottata in una controversia con fatti diversi.
Un’analisi operativa può seguire passaggi distinti: ricostruire il fatto contestato, individuare la norma o la clausola pertinente, leggere la motivazione del giudice e confrontare le circostanze del caso. Così è possibile capire se una pronuncia affronta un problema simile o enuncia soltanto un principio generale. La distinzione è decisiva per valutare l’effetto di un precedente su una procedura ancora in corso.
Nel consultare le decisioni del TAR Campania e del TAR Veneto, parti dal testo e dalla questione effettivamente decisa. In questo modo eviti di attribuire alla giurisprudenza una portata più ampia di quella ricavabile dalla singola pronuncia e mantieni l’analisi ancorata alla situazione concreta.
Quali sono i presupposti e i limiti di applicazione del principio di fiducia?
I presupposti sono le condizioni che rendono legittimo applicare il principio di fiducia a una decisione di gara. Valuta la competenza del funzionario, le regole pertinenti e il collegamento tra la scelta e l’interesse pubblico. La motivazione deve rendere comprensibile il percorso seguito, senza trasformare il principio in una deroga alla disciplina applicabile.
Un criterio operativo consiste nel distinguere la valutazione discrezionale dalla libertà arbitraria. Il Consiglio di Stato, 2 aprile 2024, n. 3007, ha precisato che l’affidamento disgiunto dei livelli di progettazione non è precluso. Richiede però l’esplicitazione delle ragioni e l’accettazione senza riserve dell’attività progettuale precedente da parte del nuovo progettista. La pronuncia mostra che la fiducia si applica attraverso condizioni verificabili, non con formule generiche.
I limiti impediscono di invocare la fiducia per sottrarsi a obblighi o responsabilità. Confronta la decisione con gli atti di gara, il principio di parità di trattamento e le finalità pubbliche. Se la motivazione non chiarisce perché la scelta fosse necessaria o coerente con la procedura, un richiamo astratto alla fiducia non risolve la criticità.
Anche l’articolo 2, comma 4, affianca alla valorizzazione del personale misure organizzative per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti. Prevede azioni per la copertura assicurativa dei rischi del personale, la riqualificazione delle stazioni appaltanti e il rafforzamento delle competenze professionali. Include i piani di formazione richiamati dall’articolo 15, comma 7. Questi strumenti sostengono decisioni competenti, ma non eliminano i limiti della legge.
In pratica, prima di applicare il principio, identifica la questione concreta, la regola rilevante e le ragioni della scelta. Verifica poi gli effetti sugli operatori e la coerenza con l’interesse pubblico. Questa sequenza aiuta a distinguere una valutazione discrezionale motivata da una decisione incompatibile con gli obblighi della procedura.
AppaltiLab: Consulenza in fase di gara
AppaltiLab affianca imprese e professionisti con la consulenza in fase di gara, per valutare gli atti e le scelte della stazione appaltante alla luce delle regole applicabili. Il supporto è utile, per esempio, in presenza di una clausola ambigua, di una valutazione discrezionale o di una possibile causa di esclusione. Inquadrare correttamente il contesto aiuta a definire i passaggi da intraprendere e a tutelare la posizione dell’operatore economico.
La consulenza può comprendere l’analisi della documentazione di gara e l’inquadramento delle criticità emerse durante la procedura. Se la questione si presenta dopo l’aggiudicazione, l’assistenza nella gestione del contratto aiuta ad affrontare i problemi della fase esecutiva; per le controversie, AppaltiLab offre assistenza nella risoluzione delle controversie.
Per approfondire il tuo caso e valutare il supporto più adatto, contatta AppaltiLab o visita appaltilab.it.
Trasforma l’interpretazione in una scelta consapevole
Una procedura pubblica richiede decisioni tempestive, ma anche una lettura attenta delle conseguenze per l’impresa. Per tradurre l’applicazione del principio di fiducia nel d.lgs. 36/2023 in una strategia concreta, il passaggio utile è individuare la questione che incide davvero sulla partecipazione o sulla gestione del contratto. Da lì, è possibile organizzare le valutazioni, chiarire le priorità e scegliere come procedere con maggiore consapevolezza.
Se la gara presenta profili interpretativi complessi o richiede un esame specialistico, un confronto mirato può aiutare a definire il percorso più coerente con la situazione. Avvia un confronto con AppaltiLab per approfondire le esigenze della tua impresa e valutare i prossimi passaggi.
Affrontare ogni fase con metodo aiuta a tradurre la complessità normativa in decisioni più chiare e sostenibili. Il prossimo passo è partire da una questione concreta della tua procedura.
Domande frequenti
Che cosa prevede il principio della fiducia nell’art. 2 del d.lgs. 36/2023?
L’articolo 2 riconosce la fiducia reciproca nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione e dei suoi funzionari. Il comma 2 collega il principio all’effettività delle regole e all’esigenza di evitare vincoli eccessivi. Per esempio, davanti a una scelta interpretativa, la fiducia sostiene una valutazione responsabile, ma non consente di ignorare gli atti di gara o l’interesse pubblico.
Come si applica il principio di fiducia nelle decisioni del RUP e dei funzionari pubblici?
Il RUP e i funzionari possono esercitare le proprie valutazioni motivando le decisioni e collegandole alle finalità della procedura. Per esempio, quando valutano un elemento documentale, devono ricostruire il contenuto degli atti, le circostanze rilevanti e gli effetti sui concorrenti. La motivazione rende verificabile il percorso seguito; il principio non sostituisce le competenze, le regole applicabili o le responsabilità individuali.
Come incide il principio di fiducia sulle procedure di affidamento e sulla discrezionalità amministrativa?
Il principio orienta la discrezionalità verso un affidamento efficace, senza legittimare favoritismi o deroghe alle regole. Il rapporto con la concorrenza è funzionale al conseguimento del miglior risultato, come ha indicato il TAR Campania il 6 maggio 2024, n. 2959. Nella pratica, la stazione appaltante deve valutare le offerte secondo i criteri di gara e rendere comprensibile la scelta effettuata.
Quali sentenze hanno applicato il principio di fiducia nel nuovo Codice dei contratti pubblici?
Tra le pronunce rilevanti figurano il TAR Catania, sezione III, n. 3738/2023, e il Consiglio di Stato, sezione V, 27 febbraio 2024, n. 1924. Nel 2024, il Consiglio di Stato, 13 settembre, n. 7571, ha collegato fiducia e risultato. Per il 2025, sono pertinenti il TAR Lazio, 17 giugno, n. 11823, e il Consiglio di Stato, 28 maggio, n. 4635, sulle valutazioni della stazione appaltante.





