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29 Ottobre 2026Nel nuovo Codice, le varianti in corso d’opera sono autorizzate dal Responsabile unico del progetto, anche su proposta del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione. La gestione delle varianti in corso d’opera secondo il nuovo Codice richiede quindi di distinguere la proposta tecnica dall’autorizzazione e di verificare che la modifica rientri nei casi ammessi senza alterare gli elementi essenziali dell’appalto.
È comprensibile chiedersi se una necessità emersa durante i lavori basti, da sola, a giustificare una modifica. La risposta dipende dalla causa e dai presupposti previsti dalla disciplina. In questo approfondimento vediamo quali motivi possono consentire una variante, quali limiti si applicano alle modifiche contrattuali e quando circostanze imprevedibili possono aprire alla rinegoziazione.
Vediamo inoltre il ruolo del RUP e dei direttori, le differenze tra lavori, servizi e forniture e le conseguenze di una modifica non autorizzata. Questi elementi aiutano a orientarsi nella fase esecutiva e a individuare gli aspetti giuridici da considerare quando il contratto deve adattarsi a esigenze sopravvenute.
Punti chiave
- Il RUP autorizza le varianti, anche su proposta del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione: distinguere proposta e autorizzazione aiuta a evitare modifiche inefficaci.
- La causa della modifica è decisiva: circostanze imprevedibili, prestazioni supplementari e modifiche non sostanziali seguono presupposti e limiti differenti.
- Per alcune varianti sono previsti obblighi di trasmissione ad ANAC e di pubblicazione: importo, soglia europea e approvazione incidono sugli adempimenti.
- Se sopravvenienze imprevedibili alterano l’equilibrio economico, la rinegoziazione può consentire di adeguare il contratto senza interromperne l’esecuzione.
Chi autorizza le varianti in corso d’opera?
Per la gestione delle varianti in corso d’opera secondo il nuovo Codice, l’autorizzazione spetta al RUP, anche su proposta del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione. La variante modifica le prestazioni; la modifica contrattuale è una categoria più ampia, mentre la revisione dei prezzi aggiorna il corrispettivo in base alle relative clausole.
Limiti percentuali ed economici
La gestione delle varianti in corso d’opera nel nuovo Codice richiede di valutare il valore della modifica e la sua causa: le soglie percentuali non sono un limite generale per ogni variante. Per lavori, modifiche inferiori al 15% possono essere ammesse senza nuova gara, se rispettano anche le soglie dell’articolo 14; per servizi e forniture la soglia è il 10%. Per le modifiche ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), l’aumento di prezzo non può superare il 50% del valore iniziale. Se le variazioni richieste superano un quinto dell’importo iniziale, l’appaltatore può chiedere la risoluzione.
Obblighi di motivazione e comunicazione
La motivazione deve spiegare il presupposto della modifica e il suo collegamento con il contratto: consente di ricostruire perché la stazione appaltante l’ha approvata. Per i contratti pari o superiori alla soglia europea, il RUP trasmette ad ANAC le varianti superiori al 10% del contratto originario entro trenta giorni dall’approvazione. L’articolo 28 disciplina le comunicazioni; il comunicato ANAC del 30 gennaio 2025 illustra le modalità telematiche. Le modifiche di rilevanza europea richiedono inoltre un avviso con le informazioni previste dall’allegato II.16, comma 14.
Responsabilità per varianti illegittime
Una modifica eseguita dal direttore dei lavori senza autorizzazione è inefficace; la sua registrazione contabile non sostituisce l’approvazione. Il RUP cura gli obblighi di comunicazione e trasmissione ad ANAC, mentre la stazione appaltante approva la variante secondo la disciplina applicabile. In caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e trasmissione, l’articolo 222, comma 13, prevede sanzioni amministrative pecuniarie. Documentare proposta, motivazione e autorizzazione permette di distinguere i ruoli e verificare il rispetto dei termini.
Rinegoziazione per sopravvenienze imprevedibili
Una circostanza sopravvenuta può incidere sull’equilibrio economico dell’appalto senza dipendere dalle parti. In questi casi, l’articolo 120, comma 8, consente di rinegoziare il contratto senza sospenderne l’esecuzione. La rinegoziazione non è automatica: deve riguardare uno squilibrio sopravvenuto e mirare a mantenere l’equilibrio originario, non a trasformare liberamente il progetto o le prestazioni affidate.
Per modificare il contratto senza una nuova procedura, l’articolo 120, comma 1, lettera c), ammette varianti necessarie per circostanze imprevedibili per la stazione appaltante. Tra gli esempi figurano eventi naturali straordinari, rinvenimenti imprevisti e difficoltà geologiche non prevedibili. La necessità della modifica deve emergere dopo la stipula. L’aumento di prezzo non può eccedere il 50% del valore iniziale del contratto; la modifica deve restare collegata all’evento e non alterare la natura generale dell’appalto.
La rinegoziazione e la variante sono strumenti distinti: la prima affronta uno squilibrio economico sopravvenuto, mentre la seconda modifica il contratto nei casi previsti dal Codice. Per valutare la richiesta, occorre ricostruire l’evento, il suo impatto sulla prestazione e il nesso con i costi o le condizioni di esecuzione. L’articolo 1664, secondo comma, del codice civile richiama le circostanze impreviste che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore.
Le parti devono cercare un nuovo accordo entro un termine ragionevole, senza interrompere i lavori per il solo avvio del confronto. Se non raggiungono un’intesa, il RUP formula una proposta di nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. La proposta deve considerare la sopravvenienza e i suoi effetti concreti sul contratto. Non basta invocare un aumento dei costi: occorre collegare la circostanza imprevedibile alle prestazioni e allo squilibrio lamentato.
Il limite del quinto riguarda un profilo diverso: se gli aumenti dei lavori o le variazioni richieste dalla stazione appaltante superano un quinto dell’importo inizialmente pattuito, l’appaltatore che non intende accettarli ha diritto alla risoluzione. Prima di proporre una modifica o avviare una rinegoziazione, è quindi essenziale distinguere la causa sopravvenuta, la misura dell’impatto e il rimedio contrattuale pertinente.

Varianti in corso d’opera e miglioramento dell’esecuzione
Il miglioramento dell’esecuzione non autorizza, da solo, a modificare liberamente il contratto. L’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 consente modifiche durante l’esecuzione soltanto nei casi previsti e nel rispetto delle relative condizioni. La stazione appaltante deve considerare se la soluzione proposta migliora davvero la prestazione senza stravolgere l’oggetto affidato.
Per le modifiche non sostanziali, i commi 5-7 dell’articolo 120 fissano un criterio centrale: la variazione deve restare nei limiti del quadro economico dell’opera e non alterarne la funzionalità. Una soluzione tecnica diversa può quindi essere valutata per i suoi effetti concreti, come la compatibilità con le lavorazioni già eseguite e la continuità del progetto. Il beneficio deve essere coerente con la prestazione posta in gara.
Un diverso meccanismo opera quando i documenti iniziali di gara prevedono una clausola di variazione. In quel caso, la stazione appaltante può imporre aumenti o diminuzioni fino al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni originarie. Entro questo limite, l’appaltatore non può chiedere la risoluzione per il solo fatto che la variazione è stata disposta. La clausola consente di gestire esigenze prevedibili senza trasformarle in una modifica sostanziale.
Una proposta migliorativa va distinta dalla revisione dei prezzi e dalle prestazioni aggiuntive, perché presupposti e conseguenze contrattuali sono diversi. Per valutarla, occorre esaminare gli effetti sull’oggetto, sull’equilibrio dell’appalto e sulla funzionalità dell’opera. Se la modifica incide sugli elementi essenziali definiti in gara, può essere necessaria una nuova procedura: il miglioramento non può diventare uno strumento per riscrivere l’affidamento.
Per le regole transitorie, il d.lgs. 36/2023 è efficace dal 1° luglio 2023 e il precedente d.lgs. 50/2016 disciplinava le modifiche all’articolo 106. Inoltre, il parere MIT n. 3517/2025 chiarisce che le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 all’articolo 120 non si applicano retroattivamente ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, salvo espressa previsione normativa. Per le procedure di aggiudicazione successive all’entrata in vigore del Correttivo, le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025.
Motivi ammessi per le varianti in corso d’opera
Le varianti sono disciplinate principalmente dall’articolo 120 del d.lgs. 36/2023, mentre le clausole di revisione prezzi seguono l’articolo 60. La stazione appaltante può modificare il contratto soltanto nelle ipotesi previste dal Codice, senza alterarne liberamente l’oggetto.
Presupposti per ammettere le varianti
Tra i motivi ammessi rientrano le circostanze imprevedibili per la stazione appaltante, come eventi naturali straordinari, rinvenimenti imprevisti e difficoltà geologiche non prevedibili. La necessità deve emergere dopo la stipula e la modifica deve restare collegata a quella causa. Il nesso consente di distinguere un’esigenza sopravvenuta da una revisione ingiustificata del progetto.
L’articolo 120 contempla anche prestazioni supplementari e modifiche non sostanziali, ciascuna con presupposti specifici. Per gli errori o le omissioni progettuali, il comma 15-bis introduce il contraddittorio con progettista e appaltatore. Il confronto consente di esaminare l’errore e le sue conseguenze prima di definire la variante; il d.lgs. 209/2024 ha inoltre inserito nell’articolo 41, comma 8-bis, l’obbligo di prevedere la responsabilità del progettista per tali errori o omissioni.
È previsto anche l’aggiornamento tecnologico, entro il limite del dieci per cento. Questa percentuale non costituisce un’autorizzazione generale: l’ipotesi va valutata alla luce della disciplina applicabile e dell’oggetto del contratto. Se una modifica altera significativamente l’equilibrio economico, l’oggetto o la platea dei concorrenti, può rendersi necessaria una nuova procedura.
Riferimenti del nuovo Codice
L’articolo 120 è il riferimento centrale per le modifiche contrattuali durante l’esecuzione; i commi 5-7 riguardano quelle non sostanziali. La distinzione tra le diverse lettere e ipotesi è rilevante perché determina quali condizioni applicare alla variante, anziché affidarsi alla sola convenienza operativa della stazione appaltante.
La disciplina europea è contenuta nell’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE. Per ricostruire il quadro normativo, occorre quindi identificare la causa concreta, individuare la disposizione pertinente dell’articolo 120 e verificare se la modifica conserva la natura generale dell’appalto. L’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 è invece il riferimento del precedente Codice, non la disposizione vigente per i contratti regolati dal nuovo Codice.
AppaltiLab: Consulenza in fase di gara
AppaltiLab affianca imprese e professionisti nella valutazione delle modifiche contrattuali negli appalti pubblici. Se la criticità emerge durante l’esecuzione, l’assistenza in fase esecutiva aiuta a esaminare la documentazione e gli aspetti giuridici della variante, dalla motivazione agli adempimenti. Quando occorre valutare come i documenti di gara incidono sulla gestione successiva del contratto, la consulenza in fase di gara offre un supporto mirato. In caso di controversia, AppaltiLab offre assistenza per affrontarne i profili giuridici.
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Imposta con metodo il prossimo passaggio
Quando emerge una possibile modifica, il passo successivo è trasformare l’esigenza operativa in una valutazione documentata. Raccogliere gli elementi che chiariscono la causa, gli effetti sul contratto e le decisioni assunte aiuta a mantenere coerenti la gestione dell’appalto e le attività successive. La gestione delle varianti in corso d’opera secondo il nuovo Codice rientra così in un controllo più ampio, che accompagna l’esecuzione e consente di affrontare le criticità con ordine.
Prima di procedere, è utile ricondurre ogni scelta alla disposizione applicabile e ai suoi presupposti concreti. Se il caso coinvolge profili giuridici complessi o possibili contestazioni, un confronto professionale aiuta a chiarire i passaggi da considerare e le relative implicazioni per l’impresa.
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Domande frequenti sulle varianti in corso d’opera
Quando una miglioria nell’offerta tecnica diventa una variante sostanziale?
Una miglioria può diventare sostanziale se, durante l’esecuzione, cambia l’oggetto dell’appalto, l’equilibrio economico o le condizioni che avrebbero potuto influenzare la partecipazione alla gara. Per esempio, una soluzione presentata come ottimizzazione non può giustificare prestazioni diverse da quelle affidate. Il confronto va fatto tra l’offerta aggiudicata e la modifica concreta, non soltanto tra i risultati tecnici attesi.
Quando è consentito modificare un contratto pubblico senza indire una nuova gara?
È possibile nei casi ammessi dall’articolo 120 del d.lgs. 36/2023, se la modifica rispetta i relativi presupposti e non comporta una trasformazione sostanziale dell’appalto. Rientrano, tra le ipotesi, modifiche non sostanziali e variazioni di modesto valore entro le soglie dell’articolo 14. La verifica deve riguardare insieme causa, valore e incidenza sull’oggetto contrattuale.
Quali sono le cause ammesse per le varianti in corso d’opera secondo il d.lgs. 36/2023?
Il Codice contempla, tra le altre ipotesi, prestazioni supplementari, circostanze imprevedibili per la stazione appaltante e modifiche non sostanziali. Può rilevare anche un errore o un’omissione progettuale, per cui l’articolo 120 prevede il contraddittorio con progettista e appaltatore. In concreto, la causa va collegata alla modifica richiesta: una semplice convenienza organizzativa non prova da sola che ricorra un presupposto ammesso.
Quali procedure e autorizzazioni servono per approvare una variante in corso d’opera?
La proposta tecnica del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione deve essere distinta dall’autorizzazione del RUP. La valutazione deve collegare la motivazione della modifica alla specifica ipotesi dell’articolo 120, chiarendo l’impatto sul contratto. Nei casi soggetti a comunicazione o pubblicazione, occorre inoltre gestire i relativi adempimenti. Questa distinzione documentale aiuta a ricostruire chi ha proposto, valutato e autorizzato la modifica.
Come si determinano nuovi prezzi e compensi per le lavorazioni aggiuntive?
Per quantificare la modifica, occorre individuare le lavorazioni aggiuntive e distinguere quelle già valorizzate nel contratto da quelle nuove. Per queste ultime, bisogna motivare la base economica adottata e chiarire l’impatto sul corrispettivo complessivo. Se il contratto contiene una clausola di indicizzazione, per calcolare il prezzo rilevante ai fini delle modifiche si utilizza il prezzo aggiornato. La stima va coordinata con la variante approvata.
Quali obblighi di motivazione, pubblicità e comunicazione alla BDNCP si applicano alle modifiche contrattuali?
La motivazione deve indicare il presupposto della modifica e il suo collegamento con il contratto. Per i contratti pari o superiori alla soglia europea, il RUP trasmette ad ANAC le varianti superiori al 10% entro trenta giorni dall’approvazione; le modifiche di rilevanza europea richiedono un avviso con le informazioni previste, mentre per quelle sotto soglia la pubblicità è nazionale.





