Consiglio di Stato, Sez. V, 2.10.2026, n. 7292.
Il fatto e la decisione.
Le statuizioni rese nella sentenza di cui in epigrafe prendono le mosse della pronuncia del Tar Campania che, in accoglimento del ricorso principale, ha annullato l’aggiudicazione disposta nei confronti della controinteressata, avendo illegittimamente modificato l’offerta economica nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
In particolare, nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, la società aggiudicataria ha irrimediabilmente modificato i profili tecnici dell’offerta proposta in sede di gara, riducendo il personale inizialmente indicato per l’esecuzione dell’appalto.
Il Consiglio di Stato, rigettando l’appello proposto, ha confermato la sentenza di prime cure, confermando il principio giurisprudenziale secondo cui non è consentito, con le giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia, modificare l’offerta tecnica presentata in sede di gara, derivandone una violazione del principio generale di immodificabilità dell’offerta, posto a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura di affidamento di contratti pubblici (per tutte cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2025 n. 1857)
In tale occasione, il Consiglio di Stato, ha ulteriormente specificato come il principio di parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura esige «che gli offerenti si trovino su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste ultime sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice» (Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, 5 febbraio 2026, C-810/24).
Ebbene, richiamando l’orientamento prevalente della Corte di Giustizia Europea il Supremo Consesso, ha ulteriormente chiarito che la concreta applicazione di tale principio impedisce che un’offerta possa essere modificata dopo il suo deposito (Cgue, sez. IV, 13 giugno 2024, C-737/22) rammentando che eventuali integrazioni o correzioni dell’offerta possono essere eccezionalmente consentite, qualora quest’ultima necessiti di chiarimenti o della correzione di errori materiali manifesti, ma ciò solo ove non conducano a una sua modifica sostanziale (Cgue 11 maggio 2017, C-131/16; si veda in tal senso anche l’art. 101, terzo comma, del Codice dei contratti pubblici, il quale ammette il soccorso istruttorio per chiarimenti, purché questi non modifichino il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica).
In ultimo con la suddetta sentenza, il Consiglio di Stato coglie l’occasione per stabilire l’irrilevanza, ex se, dell’omissione dichiarativa di un illecito accertato in una gara precedente, quale autonoma causa di esclusione, posto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 96, comma 14 e 98, comma 5, del codice dei contratti pubblici, tali omissioni possono assumere rilevanza esclusivamente quali elementi a supporto della valutazione di gravità di un altro illeicito professionale tra quelli utilizzati dalla norma (in tal senso, peraltro, già Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 16 del 2020 e successiva giurisprudenza conforme)







