Con la delibera n. 384 del 30 settembre 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accolto le censure formulate da AppaltiLab nell’interesse del Consorzio L’Igiene Urbana Evolution, dichiarando illegittima l’esclusione dell’operatore economico da una procedura di gara indetta dal Comune di San Giorgio a Cremano per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti urbani e spazzamento, del valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro.
La pronuncia affronta due questioni di particolare interesse nell’ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal D.Lgs. 36/2023: la distinzione tra la fase di ammissione alla gara e quella di verifica dei requisiti di partecipazione e i limiti alla possibilità delle stazioni appaltanti di richiedere certificazioni di qualità a pena di esclusione.
Il caso: l’esclusione per mancata comprova dei requisiti e carenza di una certificazione ISO
La controversia trae origine dall’esclusione del Consorzio L’Igiene Urbana Evolution dalla procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante sulla base di due distinti rilievi.
In primo luogo, il Comune aveva contestato la mancata produzione della documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale relativo all’esecuzione di servizi analoghi, non ritenendo sufficienti le dichiarazioni rese dal concorrente nella domanda di partecipazione e nel DGUE.
In secondo luogo, l’esclusione era stata motivata anche dal mancato possesso della certificazione UNI EN ISO 39001:2016, relativa alla sicurezza del traffico stradale, che la stazione appaltante riteneva obbligatoria ai fini della partecipazione.
Il Consorzio, assistito da AppaltiLab, ha contestato entrambe le ragioni di esclusione, sottoponendo la questione all’ANAC mediante istanza di parere precontenzioso ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 36/2023.
Il DGUE costituisce prova documentale preliminare sufficiente per l’ammissione alla gara
Con riferimento alla prima questione, l’ANAC ha condiviso le argomentazioni formulate nell’interesse del Consorzio, chiarendo che occorre distinguere la fase preliminare di verifica della documentazione amministrativa dalla successiva fase di comprova dei requisiti di partecipazione.
In particolare, nella fase di ammissione alla gara, il DGUE costituisce un’autodichiarazione sostitutiva delle certificazioni rilasciate da autorità pubbliche o soggetti terzi, attraverso la quale l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
Ne consegue che la mancata produzione, in tale fase, dei contratti d’appalto, dei certificati di regolare esecuzione o di altra documentazione probatoria non può giustificare l’esclusione del concorrente, qualora le dichiarazioni presentate siano complete e conformi alle prescrizioni di gara.
L’Autorità ha pertanto ritenuto che la richiesta di tale documentazione mediante soccorso istruttorio, nel caso esaminato, costituisse un indebito aggravamento degli oneri documentali a carico dell’operatore economico, in contrasto con il principio di riduzione degli oneri amministrativi sancito dall’art. 19 del Codice.
Certificazioni ISO: illegittima l’introduzione di requisiti di partecipazione ulteriori rispetto all’art. 100 del Codice
Di particolare interesse è anche il secondo profilo affrontato dall’Autorità, relativo alla legittimità della previsione di certificazioni aziendali quali requisiti obbligatori di partecipazione.
L’ANAC ha evidenziato che l’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 individua tassativamente le categorie di requisiti speciali che possono essere richiesti agli operatori economici, fatte salve le eccezioni consentite dalla normativa.
Le stazioni appaltanti non possono, pertanto, introdurre liberamente ulteriori requisiti di ammissione, quali il possesso di certificazioni di qualità aziendale, al di fuori delle ipotesi consentite dall’ordinamento.
Nel caso esaminato, la richiesta della certificazione UNI EN ISO 39001:2016 è stata ritenuta illegittima, in quanto non riconducibile ai requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dall’art. 100, né giustificata da una specifica disposizione normativa.
L’Autorità ha inoltre rilevato che la relativa clausola del disciplinare presentava margini di ambiguità, non chiarendo se le certificazioni ISO 45001:2018 e ISO 39001:2016 dovessero essere possedute cumulativamente oppure alternativamente.
Anche sotto tale profilo, è stato ribadito che le clausole ambigue della lex specialis devono essere interpretate nel senso maggiormente favorevole alla partecipazione, in applicazione del principio del favor partecipationis.
Le conclusioni dell’ANAC e l’accoglimento delle censure del Consorzio
Alla luce delle considerazioni svolte, l’ANAC ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione del Consorzio assistito da AppaltiLab, ritenendola non conforme al disciplinare di gara, alla disciplina di settore e al Bando tipo n. 1/2023 dell’Autorità.
In particolare, nella delibera si afferma che il DGUE costituisce documentazione necessaria e sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura e che il mancato possesso della certificazione ISO 39001:2016 non poteva essere posto a fondamento dell’esclusione.
L’Autorità ha altresì rilevato l’illegittimità della successiva aggiudicazione, rimettendo tuttavia alla stazione appaltante la valutazione delle iniziative conseguenti, tenuto conto dell’esecuzione del contratto già avviata e della limitata durata dell’affidamento.
La pronuncia rappresenta un importante riconoscimento delle ragioni sostenute da AppaltiLab nell’interesse del Consorzio assistito e ribadisce la necessità che le stazioni appaltanti esercitino il proprio potere di selezione degli operatori economici nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, massima partecipazione e semplificazione amministrativa.







