Consiglio di Stato, Sez. III, 29.9.2026, n. 7170.
La sentenza in breve
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato è chiamato a pronunciarsi sulla correttezza del giudizio di congruità effettuato dalla Stazione Appaltante nel caso in cui il rinnovo contrattuale acquisti piena efficacia nel momento in cui la commissione di gara svolge la verifica di anomalia dell’offerta economica.
Per un corretto inquadramento della fattispecie esaminata, giova premettere che l’offerta economica dell’operatore economico originariamente aggiudicatario – e la cui offerta, all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, è stata ritenuta congrua e sostenibile – era stata formulata in un momento in cui il rinnovo del CCNL non si era ancora perfezionato, essendo sopravvenuto nel corso della verifica di anomalia svolta dalla Stazione Appaltante.
Ebbene, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accertato l’evidente insostenibilità dell’offerta economica non avendo la commissione di gara rilevato che, successivamente all’entrata in vigore degli aumenti retributivi, l’offerta economica presentata non fosse idonea a coprire i costi della manodopera rideterminati alla stregua degli aumenti contrattuali sopravvenuti.
Preliminarmente, il Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale “Il giudizio di verifica dell’anomalia non è infatti diretto a valutare la correttezza delle previsioni formulate dall’operatore economico al momento della partecipazione alla gara, bensì ad accertare la concreta sostenibilità dell’offerta alla luce degli elementi conosciuti o conoscibili nel momento in cui l’Amministrazione è chiamata a svolgere la relativa istruttoria” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652).
Purtuttavia, non è rilevante, nel caso di specie, la non prevedibilità del rinnovo contrattuale in quanto, nel caso di specie, assume portata dirimente la circostanza secondo cui il giudizio di congruità svolto dalla stazione appaltante si è svolto nel momento in cui gli incrementi retributivi erano ormai definitivamente determinati nella loro portata economica.
Dunque, il Consiglio di Stato statuisce che, seppur l’operatore economico non sia tenuto a prevedere l’esatto contenuto del rinnovo del CCNL ove quest’ultimo non sia ancora stato definito, allo stesso tempo, grava sulla Stazione Appaltante l’onere di verificare che l’offerta sia sufficientemente capiente tale da sostenere gli aumenti contrattuali sopravvenuti.
Venendo al merito della questione, il Consiglio di Stato accoglie l’appello proposto in quanto, all’esito del giudizio di secondo grado, è stato dimostrato che l’offerta dell’aggiudicataria non presentava un margine economico sufficiente ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali nel rispetto dei costi della manodopera risultanti dal contratto collettivo applicabile.






