Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12 gennaio 2024, n. 655
Con la sentenza in commento, il TAR Lazio è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un provvedimento di esclusione adottato – a carico del concorrente originariamente primo classificato – dal Provveditore per le Opere Pubbliche.
Accogliendo la censura del concorrente escluso, il TAR adìto ha confermato che il provvedimento di esclusione è un atto di competenza esclusiva e “funzionale” del RUP.
In tale senso depone, in primo luogo, l’art. 31 comma 3 del d.lgs n. 50/2016, a mente del quale “Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”.
Tale disposizione – osserva il Collegio – è stata interpretata dal condivisibile orientamento giurisprudenziale nel senso che:
i) la norma “delinea la competenza del responsabile unico del procedimento (RUP) in termini residuali (cfr. T.A.R Campania, Napoli, sez. VIII, 19 ottobre 2017, n. 4884), competenza che si estende anche all’adozione dei provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara, secondo un orientamento che il Consiglio di Stato ha definito “pacifico” (cfr. Cons. St., III, n. 2983/2017)”;
ii) invero, “Le attribuzioni del RUP sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all’adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell’adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all’avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell’intero ciclo dell’appalto” (cfr. TAR Friuli Venezia-Giulia, Sez. I, n. 450/2019);
iii) tali conclusioni sono corroborate dalle Linee Guida ANAC n. 3, dalle quali è dato desumere che, ove – come nel caso sottoposto allo scrutinio del TAR – la stazione appaltante abbia optato per deferire al RUP il controllo della documentazione presentata dai concorrenti, tale soggetto assume una funzione di coordinamento e di controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e risulta quindi deputato all’adozione delle decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (cfr. in tal senso TAR Veneto, Sez. I, n. 695/2018);
iv) “affinché si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP – è indispensabile che detta attribuzione avvenga “in modo specifico, dettagliato, distintamente” (cfr. sempre T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018);
v) conseguentemente, in assenza di tale evidenza, è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto da un soggetto diverso dal RUP “che, in virtù di quanto disposto dall’ art. 31,comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti”; e ciò anche se il RUP non è investito di poteri a valenza esterna (T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1373/2021).
Applicando tali principi al caso sottoposto al proprio scrutinio, il TAR – verificata l’assenza di una “di un’apposita ed espressa previsione di segno diverso per poter derogare al predetto regime” di competenza funzionale ed esclusiva a favore del RUP – ha concluso che i provvedimenti impugnati, in quanto sottoscritti dal Provveditore per le Opere Pubbliche, risultano affetti dal vizio di incompetenza.
Tale sentenza conferma, quindi, l’ampiezza dello spettro dei poteri del RUP.
Su tale tema, va segnalata la sentenza Cons. Stato, Sez. V, 7.12.2023, n. 10629, la quale ha altersì affermato la competenza del RUP a (ri)valutare l’offerta tecnica già sottoposta al vaglio della Commissione di gara: per il Supremo Consesso, infatti, “nonostante competa, dunque, alla commissione, in qualità di organo straordinario e temporaneo della stazione appaltante con funzioni istruttorie, l’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, tale attività in ogni caso deve essere poi verificata e fatta propria dalla stazione appaltante nella persona del Rup, atteso che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, spetta a tale organo curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, in quanto lo stesso continua ad operare anche dopo la nomina della commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1104)”.