TAR Sicilia, Catania, Sez. II, n.1679 del 6.5.2024
Con la sentenza in commento il TAR siciliano si è pronunciato sulla decorrenza del triennio di rilevanza nel caso di sentenza non definitiva di condanna.
Nel caso portato all’attenzione dei giudici amministrativi la società ricorrente aveva partecipato ad una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di “stoccaggio per l’avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nel territorio del comune di Catania” e aveva dichiarato che era stata emessa nei confronti del socio unico una sentenza penale di condanna, appellata, per il reato di cui all’art. 318 c.p. Quest’ultimo, inoltre, era stata attinto, con decorrenza dal 10.8.2020, da una misura cautelare personale in seguito all’avvio del suddetto procedimento penale.
Conseguentemente a tale dichiarazione, il responsabile unico del procedimento aveva disposto in modo automatico l’esclusione della società dalla procedura, ritenendo che la sentenza integrasse il grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lettera e, del d.lgs. n. 36 del 2023.
La società ricorrente, rivolgendosi al tribunale siciliano, ha lamentato l’illegittimità di tale esclusione, sull’assunto per cui la sentenza non è definitiva ed è stata ritualmente impugnata.
I giudici amministrativi, pronunciandosi sul punto, hanno innanzitutto sottolineato che il nuovo codice dei contratti pubblici, a differenza della disciplina previgente, ha fissato le decorrenze iniziali del termine triennale (quest’ultimo così determinato in conformità al paragrafo 7 dell’art. 57 della direttiva europea n. 24/2014) anche per le cause non automatiche di esclusione.
Pertanto, ad avviso del TAR siciliano, “secondo l’interpretazione evincibile dal chiaro tenore letterale dell’art. 96, comma 10, lett. c, n. 1, confortata dalla relazione esplicativa del Consiglio di Stato sullo schema di provvedimento, in caso di sentenza di condanna non definitiva per un reato di cui al comma 1 dell’articolo 94, la causa di esclusione (non automatica) ex art. 95 rileva per un triennio decorrente dalla data di rinvio a giudizio (o di altro atto con il quale è stata esercitata l’azione penale), ovvero dalla data della misura cautelare applicata, se antecedente all’esercizio dell’azione penale“.
Ciò in quanto, prosegue il collegio, “in linea con i principi espressi dalla direttiva europea in materia di appalti pubblici, deve escludersi la rilevanza di fatti che – per il tempo trascorso – non rappresentano più un indice su cui misurare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, ed, a tal fine, deve aversi riguardo all’accertamento in sede giudiziale della commissione del fatto con sufficiente grado probabilistico in ordine alla colpevolezza dell’indagato (quantomeno individuabile nel grave quadro indiziario che giustifica l’emissione di una misura cautelare) ”.
D’altro canto, l’impugnazione di tali provvedimenti giudiziari così come la successiva evoluzione del procedimento penale, con l’emanazione della sentenza di condanna non definitiva, non hanno l’effetto di determinare uno slittamento del dies a quo di decorrenza del termine triennale, restando, altrimenti, vanificata la ratio dell’introduzione di un termine fisso, e, dunque, “l’esigenza di “unicità” e “immodificabilità del termine triennale” di rilevanza dell’illecito penale ai fini della partecipazione alla gara pubblica.
Pertanto, conclude il collegio, nel caso di specie la possibile causa di esclusione rappresentata dalla commissione del delitto di cui all’art. 318 c.p., accertata in sede penale con sentenza non ancora passata in giudicato, “non può assumere rilevanza ai fini della partecipazione della ricorrente alla procedura competitiva, essendo decorso un periodo superiore a tre anni dal momento dell’applicazione della misura cautelare personale”.