Con l’interessante sentenza n. 1567 del 16.01.2024, il Tribunale di Roma, Sez. XVI Imprese, si è pronunciato in ordine ai rapporti che vengono a determinarsi tra committente, appaltatore e subappaltatori nel caso di costituzione di una apposita società per l’esecuzione dei lavori (art. 96 d.P.R. 554/1999).
La vicenda oggetto di giudizio
La pronuncia prende le mosse dall’azione proposta dall’appaltatore nei confronti della committente per il mancato pagamento di una quota di lavori, da questa motivato con l’avvenuta liquidazione di tali somme nei confronti del subappaltatore nell’ambito di una procedura esecutiva (PPT), da questo avviata nei confronti della società consortile costituita a norma dell’art. 96 del d.P.R. 554/1999 per la realizzazione dell’opera.
Invero, la società subappaltatrice, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti di detta società consortile, aveva notificato un pignoramento presso terzi alla Committente, la quale – nell’ambito della procedura esecutiva – ha reso una dichiarazione positiva, dichiarandosi così debitrice della società consortile. Sulla scorta di tale dichiarazione, il G.E. aveva assegnato le somme al subappaltatore creditore procedente.
L’appaltatore, nell’agire in giudizio nei confronti della committente, ha contestato il pagamento da questa eseguito nell’ambito della citata procedura esecutiva, non potendosi la committente definire debitrice della società consortile.
La sentenza del Tribunale di Roma
Aderendo alla prospettazione attorea, il Tribunale di Roma ha innanzitutto richiamato l’art. 96 d.P.R. 554/1999, a norma del quale “le imprese riunite dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del Codice Civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della Legge”.
A parere del Tribunale di Roma “la norma si limita ad autorizzare le imprese che, riunite in una ATI, si siano aggiudicate un appalto pubblico, a costituire una società, eventualmente consortile, per eseguire le opere; e stabilisce che tale società, nella specie costituita dalla …omissis… S.c.a.r.l., subentra automaticamente nel contratto, ma senza che ciò determini un sub appalto o una cessione del contratto: per cui le imprese aderenti all’ATI continuano a rimanere responsabili dell’esatta sua esecuzione, ed uniche creditrici nei confronti della stazione appaltante”.
Di conseguenza, la committente era obbligata a versare il prezzo dell’appalto soltanto in favore dell’appaltatore, dovendosi dunque escludere che la società consortile vantasse crediti verso la committente, “la quale avrebbe perciò dovuto rendere al G.E. una dichiarazione negativa”.
Il Tribunale di Roma, altresì, ha disatteso la difesa della committente secondo la quale tra la società consortile e l’appaltatore vi fosse un rapporto di solidarietà derivante da quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2615 c.c.: “è agevole replicare che la solidarietà che quella norma introduce si fonda sul fatto che gli organi del consorzio abbiano assunto obbligazioni per conto dei consorziati”; mentre nel caso di specie l’appaltatore non ha assunto alcuna obbligazione, verso il subappaltatore, per conto società consortile, “essendosi invece limitata –com’era peraltro suo dovere, quale controparte negoziale di …omissis… – a chiedere ad …omissis… di autorizzare il sub appalto”.
Il Collegio giudicante ha, dunque, condiviso la tesi attorea secondo la quale la committente fosse debitrice solamente nei confronti dell’appaltatore e non anche della società consortile.
Conseguenza ne è – prosegue la sentenza – che il pagamento eseguito dalla committente nell’ambito della procedura esecutiva sia inopponibile all’appaltatore, al quale la prima “è tenuta a pagare (nuovamente) la somma dovuta, con gl’interessi dalla data della domanda al saldo”.
Al tempo stesso la committente – in accoglimento della domanda di garanzia impropria proposta nei confronti del subappaltatore – otterrà “la restituzione di quella stessa somma, per quanto detto pagata indebitamente, a sua volta maggiorata d’interessi”.