Cons. St., Sez. III, 26 settembre 2023, n. 8512
Con la sentenza in commento la terza sezione del Consiglio di Stato si è soffermata sul delicato tema della legittimità dei criteri premiali per le offerte migliorative. Più precisamente, secondo i giudici di palazzo Spada, in una gara d’appalto ad evidenza pubblica deve ritenersi legittima la decisione dell’amministrazione di introdurre criteri premiali per le offerte migliorative, ancorché restrittivi della concorrenza, se perseguono l’interesse pubblico ad ottenere livelli di confort per i fruitori del servizio da erogare.
L’amministrazione, infatti, pur essendo vincolata all’applicazione del principio di favor partecipationis(che tutela la libera concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica ed impedisce alle stazioni appaltanti l’introduzione di regole che restringono la possibilità per gli operatori economici di presentare offerta idonea) ben può adottare, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità in materia, regole di gara che garantiscano il perseguimento dell’obiettivo di fornire dispositivi (nel caso di specie aghi di insulina) nel rispetto del principio di proporzionalità , ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto di gara. La premialità per le offerte migliorative in questo caso rappresenta, dicono i giudici, un’opzione che “lungi dal costituire l’introduzione di una clausola escludente o, comunque, in violazione del principio di concorrenza sul libero mercato, corrisponde all’esigenza di valorizzare in maniera proporzionata ed adeguata le offerte che aumentino i livelli di confort per i fruitori del servizio da erogare“.
Quanto alla sindacabilità dei criteri di valutazione delle offerte, la giurisprudenza amministrativa, richiamata nella pronuncia in commento, ha avuto modo di chiarire che trattasi di “espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (Cons. Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602; III, 2 maggio 2016, n. 1661; V,18 giugno 2015, n. 3105)”
D’altro canto, si legge nella sentenza, lo scopo della gara pubblica consiste nell’approvvigionare l’amministrazione, mediante il più conveniente dei possibili contratti, di opere, beni o servizi di cui effettivamente necessita nell’interesse generale, e non nel mero mettere a disposizione delle imprese interessate un’occasione di lavoro da modulare sulle loro preferenze organizzative.
Nel caso di specie, dunque, la stazione appaltante ha garantito il rispetto del principio di cui all’art. 32 Cost. ed il raggiungimento del fine di erogare cure adeguate e senza inutili fastidi e sofferenze ai pazienti a causa dell’iniezione quotidiana.