TAR Lazio, Sez. IV-ter, 16.4.2025, n. 7608
La fattispecie
Con il ricorso all’esame del Tar Lazio la Società ricorrente aveva impugnato la risoluzione del contratto per inadempimento nonché – assumendone l’illegittimità in via derivata – la determina di aggiudicazione dell’appalto a favore dell’operatore secondo graduato.
L’iter motivazionale della sentenza in commento
La sentenza prende le mosse dalla disposizione di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi della quale – nei casi tassativamente indicati, tra i quali figura la risoluzione del contratto) – le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti successivamente classificati in graduatoria per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
Per il TAR la scelta se proseguire – o meno – il contratto in essere ha carattere discrezionale ed è sottoposta ad un onere motivazionale più pregnante nel caso in cui la stazione appaltante intenda modificare il precedente contratto, tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute a causa di un mutamento di situazioni di fatto (Cons. St., sez. V, 3 agosto 2023, n. 7520).
Qualora, invece, la stazione appaltante opti per la prosecuzione del servizio, lo scorrimento integra l’unica via prescritta dal legislatore.
Per il TAR, quindi, lo scorrimento della graduatoria, ai fini della prosecuzione del servizio dopo la risoluzione del contratto di appalto, è frutto dell’esercizio di un potere vincolato da parte della stazione appaltante che intenda proseguire nel medesimo contratto.
La stazione appaltante, quindi, ove intenda proseguire il contratto oggetto di risoluzione, deve necessariamente procedere all’interpello dei concorrenti successivamente graduati secondo le modalità descritte dall’art. 124 del Codice.
La decisione della controversia
Sulla base di tali principi, il TAR Lazio ha quindi ritenuto pienamente legittimo il provvedimento di aggiudicazione in favore del secondo classificato – assunto in seguito alla risoluzione del contratto d’appalto stipulato con l’originario aggiudicatario – trattandosi di un atto assunto in pedissequa applicazione di quanto prescritto dal citato articolo 124 c.p.a.
Quanto alle censure afferenti al provvedimento di risoluzione del contratto, il Tribunale adìto ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in base ai consolidati criteri di riparto della giurisdizione, come definiti dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, in base ai quali “sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo tutte e soltanto le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto o concessione, mentre quelle aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto (in primis la risoluzione del contratto) spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti ed obblighi (Tar Lazio, Roma, sez. V, 24 novembre 2022, n.15681)”.