L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il parere AS2102 pubblicato sul Bollettino n. 35 dell’8 settembre 2025, ha fornito chiarimenti all’Assemblea Territoriale d’Ambito (ATO 2 Ancona) in vista della procedura di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il documento si concentra su due profili centrali, ossia la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale e la disciplina applicabile ai subcontratti stipulati da società in house.
L’intervento dell’AGCM, pur non vincolante, rappresenta un supporto interpretativo importante per gli enti locali, chiamati a rispettare non solo la normativa nazionale ma anche i principi di concorrenza e trasparenza sanciti a livello europeo e costituzionale.
Modalità di gestione del servizio
Com’è noto, ai sensi del d.lgs. 201/2022, le amministrazioni possono optare tra diverse forme di gestione del servizio:
- gara ad evidenza pubblica, con affidamento a operatori economici esterni;
- società mista pubblico-privata, con socio operativo selezionato tramite gara;
- gestione in house, affidata a società interamente partecipata e sottoposta a “controllo analogo”;
- gestione in economia, possibile solo per servizi non a rete.
Prima dell’affidamento, l’ente deve elaborare una relazione motivata, ai sensi dell’art. 14, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 201/2022 evidenziando i risultati della valutazione delle opzioni. Se l’affidamento in house riguarda importi superiori alle soglie UE, è necessario anche un piano economico-finanziario asseverato (art. 17).
Per l’AGCM, infatti, “La costituzione di una società in house, infatti, da un lato, consente forme di controllo gestorio analoghe all’erogazione interna e in economia, ma, allo stesso tempo, permette di derogare alla regola dell’universalità di bilancio dell’ente dominus e di affidare risorse pubbliche a un soggetto che può operare sui mercati di destinazione, con finanziamenti pubblici, con rischio di alterare la concorrenza”.
Per tali ordini di ragioni, l’AGCM richiama l’attenzione sulla necessità, in caso di affidamento in house, di predisporre una motivazione dettagliata esplicitando, in particolare:
(i) caratteristiche tecniche ed economiche del servizio (inclusa qualità e investimenti);
(ii) situazione delle finanze pubbliche e costi per ente e utenti;
(iii) comparazione con altre alternative, con riferimento anche a esperienze analoghe;
(iv) risultati di eventuali gestioni precedenti sotto il profilo finanziario e prestazionale.
La scelta deve quindi essere conforme ai principi di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e di sana gestione finanziaria. L’Autorità evidenzia anche il rischio che l’affidamento diretto in house possa determinare distorsioni della concorrenza, se non accompagnato da adeguati controlli.
Subcontratti e società in house
Un ulteriore profilo riguarda le modalità con cui le società in house possono ricorrere a subaffidamenti.
Secondo l’AGCM, tali società – in quanto proiezione operativa dell’amministrazione – sono tenute ad applicare le regole del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), in quanto “le prestazioni di cui necessita una società in house, in quanto configurabile in termini sostanziali come organo dell’amministrazione controllante, devono essere acquisite mediante affidamenti a valle che rispettino le norme dell’evidenza pubblica”.
Ne consegue che i subcontratti devono essere affidati attraverso procedure ad evidenza pubblica, aperte e trasparenti, mentre non sono ammesse formule elusive come partenariati atipici o partecipazioni societarie non disciplinate dal Codice.