TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2.2.2026, n. 131
Il fatto.
Il Comune di Gallipoli, a seguito dell’espletamento della procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati in base a indagini di mercato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), del D. lgs. n. 36/2023, provvedeva ad aggiudicare l’appalto per l’affidamento di lavori finalizzati alla realizzazione della nuova piscina comunale.
Di talchè, la società ricorrente formula rituale impugnazione avverso il provvedimento di aggiudicazione in quanto l’operatore economico aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso già in fase di manifestazione di interesse, avendo presentato una domanda nella quale non era specificata la forma – singola o associata – di partecipazione alla selezione, secondo, invece, quanto espressamente previsto, a pena di esclusione, dal relativo avviso pubblico.
Vieppiù, tale omissione avrebbe dovuto impedire alla stazione appaltante di invitare l’impresa de qua alla procedura negoziata, inficiando, di conseguenza, il provvedimento di aggiudicazione adottato all’esito della procedura.
Inoltre, secondo quanto analiticamente sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento di aggiudicazione è illegittimo nella parte in cui l’Amministrazione ha disposto l’aggiudicazione avendo partecipato alla successiva procedura di gara in modalità diverse rispetto alla fase di manifestazione di interesse.
Nel caso di specie, l’RTI aggiudicatario è costituito da due società che, nella precedente fase di prequalifica, avevano manifestato interesse come impresa singola e come società mandataria di un raggruppamento costituito da altre due diverse società.
Stante quanto innanzi, tale condotta costituisce un inammissibile mutamento della soggettività giuridica degli operatori partecipanti, in violazione delle norme della procedura di gara, nonché dell’art. 68, commi 14 e 19, del D. lgs. n. 36/2023, comportando altresì una illegittima partecipazione della società aggiudicataria in una duplice forma, singola e associata, con conseguente violazione dei generali principi del risultato, della concorrenza e della par condicio tra operatori.
La decisione.
Nel merito, il TAR Bari rigetta il ricorso perchè infondato nel merito.
Nello specifico, relativamente alla prima censura attorea avente per oggetto la presunta doverosa esclusione della società aggiudicataria per non aver la stessa specificato, in sede di manifestazione di interesse, la propria forma di partecipazione alla selezione, dal momento che dalla documentazione prodotta dalla società predetta – mandataria dell’RTI aggiudicataria della procedura di affidamento – si ricava in maniera assolutamente univoca che la stessa ha inteso partecipare alla procedura quale singolo operatore economico.
Successivamente, il Collegio passa ad esaminare anche gli altri due motivi di impugnazione sollevati dalla ricorrente statuendo quanto segue.
In primo luogo, rileva che la fase procedimentale avente per oggetto la manifestazione di interesse ad opera di taluni operatori economici deve essere intesa come un procedimento autonomo e preliminare rispetto alla gara vera e propria.
Sul punto, ritiene di condividere la giurisprudenza più recente in materia, a tenore della quale “Il fatto che le stazioni appaltanti approntino elenchi, pubblichino manifestazioni di interesse, indicano indagini di mercato, procedano a sorteggi ove consentito, non muta la natura della procedura esperita”, in quanto “tutte queste fasi, antecedenti agli inviti, sono volte a reperire soggetti da invitare alla procedura negoziata e non hanno la funzione di prequalifica che è propria delle procedure ristrette” (così espressamente Cons. Stato, V, n. 367/2025).
Tale fase, quindi, è “preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato e, dunque, quali sono i potenziali offerenti e il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, alla stregua di una semplice prefase di gara, non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto” (così T.A.R. Sardegna, Cagliari, II, n. 355/2020)
La sentenza richiamata, inoltre, espressamente chiarisce che “deve quindi ritenersi ammissibile, nel caso di procedure negoziate, la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra due o più imprese prequalificatesi separatamente nella fase di indagine di mercato, non vigendo alcun espresso divieto in tal senso”.
Il TAR conclude, quindi, che deve pertanto considerarsi legittimo, in piena coerenza con quanto disposto dall’art. 68, comma 19, del D. lgs. n. 36/2023, che un operatore, il quale abbia manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura in forma singola, decida poi di presentare la propria offerta in qualità di componente di un raggruppamento di imprese (in tal senso si veda T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 22333/2024).






