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La natura intellettuale del servizio esclude la necessità della indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale.

Pubblicato il 13 Febbraio 2026

da: Alessio Ruotolo

TAR Campania, Salerno, Sez. I, 12.2.2026, n. 279

Il fatto.

ILa statuizione del TAR Salerno origina dalla impugnazione del provvedimento con cui il Comune di Salerno ha disposto la sua esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di pianificazione della strategia di comunicazione Comune di Salerno programma nazionale Metro plus e città medie sud 2021-2027 FESR/FSE PLUS” in ragione della mancata indicazione, nell’offerta economica, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti la sicurezza sul lavoro. 

Ebbene, la società ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione sotto plurimi profili, rilevandone la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e dell’art. 7 della lex specialis, nulla per contrasto con l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 (trattandosi di servizi di natura intellettuale).

Al più, la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti la sicurezza sul lavoro sarebbe emendabile facendo ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, venendo in rilievo un’ipotesi di ambiguità della legge di gara, che non richiedeva espressamente l’indicazione dei costi della manodopera né tanto meno la quantificazione degli stessi e degli oneri di sicurezza aziendale.

La decisione.

Nel merito, il TAR Salerno accoglie il ricorso formulato perchè fondato nel merito.

Con la sentenza di cui in epigrafe, il collegio torna a pronunciarsi su un tema particolarmente dibattuto avente ad oggetto la natura intellettuale delle prestazione dedotte nell’oggetto dell’affidamento, da cui discende l’applicabilità o meno dell’art. 108, comma 9, d. lgs. 36/2023 in tema di obbligo di indicazione espressa degli oneri di sicurezza e costi della manodopera nell’ambito dell’offerta economica. 

Preliminarmente, il TAR adito chiarisce che “la definizione di servizio di natura intellettuale è stata elaborata dalla giurisprudenza in relazione all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, il quale conteneva una disposizione sostanzialmente analoga a quella del vigente art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023”.

Sulla base dell’analogia disposizione normativa, è opportuno dare continuità all’orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del codice previgente, a tenore del quale il proprium della natura intellettuale di un’attività risiede nell’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, nell’impossibilità di calcolarne il costo orario”.Inoltre,i servizi di natura intellettuale sono quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall’altro non si sostanziano nell’esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio (Consiglio di Stato, sez. V, 21 maggio 2024, n. 4502); mentre non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali o che non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate (Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2022, n. 1234).

Di talchè, facendo corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, il TAR qualifica le prestazioni oggetto di affidamento come prestazioni di natura intellettuale con la natura conseguenza secondo cui deve escludersi, ex art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023, la necessità di indicazione separata dei costi e degli oneri più volte richiamati

In sostanza, tale qualificazione deriva dall’esecuzione di una serie di iniziative non predeterminate nei contenuti, sostanziandosi in un apporto creativo ed ideativo calibrate sulle esigenze dell’appaltatore e la cui originalità è qualitativamente valorizzata in sede di offerta tecnica con l’attribuzione di specifici punteggi.

Inoltre, contrariamente  a quanto ex adverso rilevato, le prestazioni rivestono prevalente rilevanza nell’economia complessiva della commessa, come si ricava anche indirettamente dai criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica (che prevedono per tali voci 60 punti attribuibili su 80 complessivi).

In ultimo, il TAR stabilisce che, nel caso di specie, non è rilevante la circostanza secondo cui le prestazioni richieste richiedono anche attività di ordine materiale ovvero si connotino per l’utilizzo di risorse umane, atteso che il servizio presenta comunque natura intellettuale “nei casi in cui eventualmente in parallelo all’effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato sez. V, 22 luglio 2020, n. 4688) e “il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter ad escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera” (Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2024 n. 1745).

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