TAR Lazio, Sez. III, 15.1.2025, n. 666
Per la Società ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non avere ricompreso nel costo del personale esplicitato nella propria offerta economica anche il costo della manodopera relativo alle prestazioni migliorative, il cui costo era stato invece allocato – come emerso in sede di verifica dell’anomalia – all’interno della voce di costo denominata “Spese generali”. L’omessa considerazione dei suddetti costi della manodopera all’interno del valore dichiarato nell’offerta economica, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe reso inaffidabile l’offerta presentata dall’aggiudicataria in sede di gara, considerato che le spese generali rappresentano una voce di costo riferita ad altri e strumentali costi della commessa e, per questo, insuscettibile di essere utilizzata a copertura dei costi che attengono alle prestazioni strettamente dedotte in contratto, quali, appunto, i costi della manodopera.
Nel dirimere la questione sottoposta al proprio scrutinio, il TAR Lazio ha prioritariamente dato atto dell’esistenza di due opposti orientamenti in relazione alla possibilità di allocare, almeno in parte, il costo della manodopera all’interno della voce di costo destinata alle c.d. “Spese generali”.
Secondo un orientamento più restrittivo non sarebbe possibile allocare tra le “Spese generali”, ancorché parzialmente, il costo della manodopera non esplicitamente e distintamente dichiarato con l’offerta presentata in sede di gara. Ciò in quanto “Le ‘spese generali’ costituiscono una voce di costo che comprende i costi di tutte le risorse – escluse quelle riconducibili alla manodopera e ad altre voci separatamente indicate – che l’operatore economico dichiara di impiegare per l’esecuzione della commessa; non è richiesto – salvo diversa indicazione del bando o della stazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia – che esse siano dettagliatamente esposte” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6786 del 3 novembre 2020).
L’opposto orientamento giurisprudenziale, invece, poggia sull’assunto logico per cui l giudizio di anomalia ha per oggetto l’accertamento della tenuta globale dell’offerta presentata dagli operatori economici in sede di gara (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8303 del 4 dicembre 2019). Pertanto, la voce di costo relativa alle “Spese generali” è stata ritenuta suscettibile di essere considerata anche ai fini della copertura di una parte dei costi della manodopera non distintamente indicati nella offerta economica, quali, ad esempio, i costi del personale con mansioni direttive, di coordinamento o di raccordo, prestate a beneficio di più contratti in corso di esecuzione nei confronti di differenti stazioni appaltanti (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7135 del 21 ottobre 2019) e i costi della manodopera relativi ad “urgenze non prevedibili” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 788 del 30 gennaio 2020).
In ogni caso, l’allocazione di una porzione dei costi della manodopera all’interno della voce di costo relativa alle “Spese generali” non costituisce un’operazione sempre di per sé legittima, essendo per converso necessario verificare in concreto che nella stessa vi sia capienza sufficiente per garantire la copertura anche di tali specifici costi (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7135/2019, cit., punto 3.1.1).
A fronte dell’insussistenza di un orientamento pacifico e consolidato sul punto, il TAR adìto ha quindi deciso di fare applicazione – in omaggio al principio di equità – dell’indirizzo pretorio meno restrittivo, previa puntuale verifica che le spese generali siano effettivamente capienti a coprire i costi non distintamente valorizzati nell’offerta economica.
Applicando tali principi al caso sottoposto al proprio scrutinio, tuttavia, il TAR Lazio ha verificato come la voce inerente alle “Spese generali” non fosse sufficientemente capiente ad assorbire integralmente il costo della manodopera correlato alle prestazioni offerte dell’aggiudicataria a titolo di miglioria.