Cons. Stato, Sez. V, 12.2.2024, n. 1372
Il caso oggetto della pronuncia in commento riguardava un appalto di servizi in cui era richiesto, quale requisito di ordine speciale di capacità tecnico professionale, lo svolgimento di un servizio analogo per una durata pari a quella del contratto oggetto di affidamento.
La società ricorrente aveva presentato una dichiarazione non conforme a quanto richiesto e, pertanto era stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione.
In sede di appello la ricorrente lamentava la violazione dei principi del giusto procedimento e delle regole del soccorso istruttorio le quali, sosteneva, dovrebbero essere lette alla luce del principio del risultato.
I giudici di Palazzo Spada, ripudiando tale interpretazione, hanno invece affermato che il soccorso istruttorio, tenendo conto anche di quanto stabilito dal nuovo codice appalti, può essere attivato per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma non anche per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità .
L’art. 101 prevede infatti l’obbligo della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio sia per integrare la documentazione trasmessa, sia allo scopo di sanare eventuali omissioni, inesattezze ed irregolarità . In particolare, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per l’attivazione del soccorso istruttorio, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, che attua quindi una sorta di soccorso istruttorio diretto.
Pertanto, avendo nel caso di specie l’operatore economico reso la dichiarazione in maniera del tutto consapevole, della stessa quest’ultimo dovrà rispondere, in ossequio al principio di autoresponsabilità .
Del resto nel settore dei contratti pubblici, sottolineano i giudici amministrativi, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti.