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Erronea indicazione dei servizi analoghi: no al soccorso istruttorio

Pubblicato il 6 Aprile 2025

da: Antonella Mascolo

Cons. Stato, Sez. V, 3.4.2025, n. 2894

La fattispecie

Nella propria documentazione amministrativa, la Società ricorrente aveva omesso di indicare un servizio analogo speso, decisivo ai fini della comprova del possesso del requisito economico-finanziario richiesti dalla lex specialis di gara. Dopo avere infruttuosamente invocato l’attivazione del soccorso istruttorio, la società era stata esclusa dalla gara.

L’iter motivazionale della sentenza in commento

Con sentenza n. 2894 del 3.4.2025 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della disposta esclusione del concorrente dalla gara.

Per il Consiglio di Stato, “Il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con il principio generale dell’autoresponsabilit dei concorrenti della gara d’appalto, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, dovendo conseguentemente rilevare che in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio” (C.d.S, V, 23.11.2022, n. 10325)”. 

Pertanto, il soccorso istruttorio è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione dalla legge di gara, dato che la sanzione scaturisce automaticamente dalla scelta operata a monte dalla legge, senza che si possa ammettere alcuna possibilità di esercizio del potere di soccorso, “risolvendosi altrimenti in un vulnus del principio di parità di trattamento”.

Sulla base di tali premesse, il Consiglio di Stato ha enunciato il principio di diritto secondo cui “sono sanabili eventuali sviste e/o errori di calcolo, sempreché esse emergono ictu oculi dalla documentazione depositata in sede di gara. Laddove invece essi non emergano dalla documentazione già ritualmente depositata, occorrendo invece attingere a documentazione ulteriore, che l’offerente – per propria libera scelta – abbia ritenuto di non allegare alla domanda di partecipazione alla gara, si è evidentemente al di fuori del potere-dovere di soccorso istruttorio (pur considerato nella sua massima latitudine interpretativa), e si entra in quello dell’integrazione documentale postuma, evidentemente non consentito, in quanto contrastante con la par condicio competitorum”.

La decisione della controversia 

Sulla base di tali principi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’acquisizione postuma della dichiarazione attestate lo svolgimento di un servizio analogo – non originariamente attestato in sede di partecipazione alla gara – si risolve in un’integrazione postuma di una documentazione mancante ab origine.

Il commento

Per il Consiglio di Stato non è integrabile mediante soccorso istruttorio la dichiarazione – resa in sede di partecipazione alla gara – relativa ai servizi analoghi spese. Non rileva, quindi, che il concorrente sia sostanzialmente in possesso del requisito (non dichiarato in sede di gara): in base al principio generale dell’autoresponsabilit, ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione.

Diverso è il caso in cui l’operatore economico – che abbia correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla stazione appaltante – abbia prodotto documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione. In tale caso – afferendo la carenza documentale alla documentazione a comprova – l’attivazione del soccorso istruttorio è generalmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, 31.1.2025, n. 855).

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Erronea indicazione dei servizi analoghi: no al soccorso istruttorio 
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