TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 16 ottobre 2026, n. 508
Con la sentenza n. 508 del 16 ottobre 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia torna sul tema dell’equivalenza delle tutele garantite dal contratto collettivo applicato dal concorrente rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, offrendo indicazioni rilevanti sul metodo di confronto e sui limiti della discrezionalità del RUP.
La controversia riguarda una procedura per l’affidamento del servizio di gestione di nidi d’infanzia. La seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione di entrambi i lotti, contestando, tra l’altro, il giudizio positivo di equivalenza tra il CCNL FISM, applicato dall’aggiudicataria, e il CCNL Cooperative sociali indicato dal disciplinare.
Il confronto economico deve riguardare la retribuzione globale annua
Nell’esaminare la censura, il Collegio individua un errore nel metodo utilizzato dal RUP: il trattamento economico previsto dal contratto collettivo indicato dalla legge di gara era stato riparametrato alle ore lavorative del CCNL FISM, ricavando così una retribuzione annua “virtuale”.
Secondo il TAR, tale operazione altera il parametro di confronto stabilito dall’art. 4 dell’Allegato I.01 al Codice dei contratti pubblici. L’equivalenza economica deve essere verificata sulle componenti fisse della retribuzione globale annua, assumendo come riferimento le tutele del lavoratore impiegabile nell’appalto.
Come afferma espressamente la sentenza:
«La valutazione di equivalenza – si ribadisce – deve passare unicamente attraverso il confronto (comparativo) delle componenti fisse della retribuzione globale annua (del CCNL il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto), senza alcuna possibilità di manipolazione/riadattamento del dato».
L’orario contrattuale, del resto, costituisce esso stesso una tutela: il confronto non può esaurirsi nel valore della singola ora lavorata, prescindendo dal trattamento complessivamente assicurato dal contratto collettivo.
I superminimi non possono supplire alle differenze tra le tutele contrattuali
La pronuncia censura anche la possibilità, prevista dalla documentazione di gara, di integrare le differenze economiche tra i due CCNL attraverso superminimi.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR distingue le garanzie derivanti dalla contrattazione collettiva dai trattamenti migliorativi riconosciuti unilateralmente dall’impresa. L’impegno del concorrente a corrispondere una maggiore retribuzione non consente, dunque, di considerare automaticamente equivalenti le tutele offerte dai due contratti.
Nel caso concreto, viene ritenuta viziata anche la previsione del disciplinare che consentiva tale integrazione, sulla cui base il RUP aveva valorizzato l’impegno dell’operatore a colmare le differenze con strumenti stabili e non assorbibili.
Le tutele normative richiedono una verifica puntuale
Il Collegio rileva ulteriori criticità nel confronto relativo al lavoro supplementare, al tempo parziale e alla durata del periodo di prova, riscontrando scostamenti non marginali.
Particolarmente significativo è il rilievo secondo cui non possono essere valorizzate come specifici vantaggi di un CCNL disposizioni che si limitano a riprodurre garanzie già previste dalla legge e applicabili a tutti i lavoratori. Né il confronto può fondarsi sulle condizioni riservate a figure professionali estranee all’appalto.
La natura globale del giudizio non permette, pertanto, di superare carenze istruttorie o valutazioni incoerenti con i parametri normativi. Sul punto, il TAR chiarisce che:
«l’invocata globalità del giudizio non possa costituire lo scudo dietro il quale celare verifiche e valutazioni non rispettose degli elementi oggettivi di raffronto individuati dal legislatore o inficiate da evidenti errori o illogicità/irragionevolezza».
L’annullamento dell’aggiudicazione e la rinnovazione della verifica
Accogliendo il motivo relativo all’equivalenza dei CCNL, il TAR annulla l’aggiudicazione dei due lotti. La decisione, tuttavia, non dispone l’esclusione dell’aggiudicataria né l’affidamento alla ricorrente: spetta alla stazione appaltante rinnovare il giudizio di equivalenza nel rispetto delle indicazioni della sentenza e adottare le conseguenti determinazioni.







