Con decreto del 28.4.2024 la DM Technology si era aggiudicata l’affidamento quinquennale del servizio integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati e igiene urbana nel Comune di Sant’Agata dei Goti.
Avverso tale decreto insorgeva la seconda classificata proponendo ricorso giurisdizionale e chiedendone l’annullamento.
Più precisamente, la società ricorrente lamentava l’inadeguatezza dell’istruttoria del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’incongruità dell’offerta economica presentata e la nullità del contratto di avvalimento.
Con sentenza n. 2167 del 3.4.2024 il TAR Campania, nel respingere il ricorso, ha condiviso la linea difensiva sostenuta dall’Avv. Mascolo.
Ed infatti ad avviso dei giudici amministrativi, con riferimento al primo gruppo di censure, “il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme. L’attendibilità della offerta va cioè valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme”.
Nel caso di specie, sottolinea la sentenza, la DM Technology ha efficacemente replicato alle censure di parte ricorrente.
Quanto alla asserita nullità del contratto di avvalimento, la società ricorrente lamentava la violazione dell’art. 89, comma 1, ultima linea, del D. Lgs. 50/2016, secondo cui: «Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste». Più nello specifico, a suo dire, il contratto di avvalimento avrebbe dovuto “necessariamente contenere l’inequivocabile impegno – da parte della società ausiliaria – allo svolgimento diretto delle prestazioni professionali in parola, non bastando il semplice riferimento ad una mera messa a disposizione di risorse umane e strumentali, know-how e del singolo addetto dedicato”.
Il TAR Campano, aderendo alla tesi della società aggiudicataria, ha invece affermato che, ai fini del valido prestito del requisito di capacità tecnica e professionale in questione, “l’Ausiliaria era tenuta a mettere a disposizione – come ha fatto – mezzi e risorse per l’esecuzione dell’appalto, senza essere altresì tenuta ad assumere l’impegno ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto dell’appalto”.
Conseguentemente i giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso ritenendo infondate tutte le censure avanzate dalla ricorrente.