La società WM Magenta S.r.l., in RTI con l’operatore SI.ECO S.p.A., si era aggiudicata la gara indetta dal Comune di Gragnano per l’affidamento del “Servizio integrato di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti solidi urbani”, per la durata di anni cinque. Avverso la determina di aggiudicazione e gli atti presupposti, con il ricorso di primo grado è insorta la società Velia Ambiente s.r.l., seconda classificata. Oggetto della controversia era, in particolare, l’interpretazione e l’applicazione del paragrafo 6.4 del Disciplinare (rubricato “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”) nella parte in cui – con riferimento al requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al paragrafo 6.1. lettera b) – ha stabilito che “ciascun soggetto partecipante alla gara deve possedere il requisito prescritto per il servizio che eseguirà, purché, nel suo complesso, il raggruppamento lo possegga per intero; – in sede di offerta, devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che sono eseguiti da ciascuna impresa partecipante e la corrispondente percentuale; – ai fini del “cumulo” delle iscrizioni si devono considerare i valori minimi previsti per le classi richieste”.
Il RTI SI.ECO, difeso dagli avv. Antonella Mascolo e Vito Aurelio Pappalepore, rimasto soccombente in primo grado, ha impugnato la sentenza di prime cure innanzi al Consiglio di Stato lamentando, ex multis, l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto il punto 6.4 del Disciplinare di gara illegittimo laddove esso consentiva che il requisito di iscrizione all’A.n.g.a. fosse posseduto da ciascun componente del r.t.i. limitatamente ai servizi assunti, fermo restando la qualificazione del raggruppamento nel suo complesso.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7194/2024, ha accolto l’appello proposto, ritenendo le conclusioni del giudice di primo grado “il frutto di una lettura atomistica e decontestualizzata della clausola annullata, con conseguente travisamento della volontà della stazione appaltante in ordine all’oggetto della commessa e all’ammissione dei raggruppamenti di tipo verticale”. Più nello specifico, il TAR adito non avrebbe fatto “corretta applicazione del principio dell’interpretazione complessiva delle clausole della lex specialis (da interpretarsi le une per mezzo delle altre ai sensi dell’art. 1363 c.c.), la quale depone per l’ammissibilità del raggruppamento verticale in considerazione della scindibilità delle prestazioni di cui si compone l’appalto, e comunque della possibilità di individuare, accanto a quelle principali, prestazioni complementari (è il caso, appunto, della gestione del centro di raccolta comunale, che è un servizio di supporto alla raccolta differenziata)”.