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Impugnazione delle clausole immediatamente escludenti: il termine di decadenza di 30 giorni decorre dalla pubblicazione del bando di gara sulla BDNCP.

Pubblicato il 11 Marzo 2026

da: Alessio Ruotolo

TAR Lazio, Sez. II-bis, 4.3.2026, n. 4090.

Il fatto.

La statuizione del TAR Lazio prende le mosse dall’impugnazione degli atti di gara formulata dalla società ricorrente relativamente all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento della concessione dei servizi cimiteriali nel cimitero cittadino del Comune di Viterbo, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Ebbene, la società ricorrente, con atto notificato alla controparte in data 30/01/2026 e depositato in giudizio in data 6/02/2026, impugna gli atti di gara e le specifiche clausole del Disciplinare di gara, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti

Nello specifico, la società ricorrente, lamenta di non aver potuto prendere parte alla procedura di gara in quanto sprovvista del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dagli atti di gara e consistente nell’aver eseguito per almeno un triennio – ricompreso nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione della gara – lo specifico servizio di cremazione.

Inoltre, per quanto in tal sede rileva, parte ricorrente deduce che il requisito di capacità tecnica e professionale contrasta palesemente con il principio di massima partecipazione poiché fa riferimento ad un “mercato chiuso” dove l’esperienza di questo tipo di settore è riservata a pochi O.E.”

Inoltre, la Società ricorrente lamenta che la S.A. non avrebbe previsto la possibilità di comprovare il possesso del requisito de quo anche attraverso servizi analoghi a quelli specificamente indicati nell’art. 3 del disciplinare di gara, in asserita violazione dell’art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023.

Con memoria di costituzione e difesa, la Stazione Appaltante resistente eccepisce l’irricevibilità per tardività del ricorso perché notificato oltre il termine decadenziale di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla BDNCP del bando, avvenuta il 30/12/2025.

Inoltre, l’Amministrazione rileva l’inammissibilità per difetto di interesse, in quanto il requisito speciale contestato non avrebbe impedito alla società di partecipare alla gara avendo essa gestito servizi di cremazione nel periodo preso in considerazione dal bando.

In disparte di ciò, ne eccepisce l’infondatezza sul presupposto che la gestione di un servizio delicato e tecnicamente complesso come quello di cremazione giustifica senz’altro la previsione di un requisito tecnico minimo

Alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla Società ricorrente, la causa veniva introitata in decisione.

La decisione.

Il TAR adito passa in rassegna preliminarmente le questione pregiudiziale attinente avente ad oggetto l’eccezione di irricevibilità sollevata da parte resistente.

Nello specifico, il collegio accoglie l’eccezione predetta perchè fondata.

Il TAR, preliminarmente, pone in evidenza la regola generale secondo cui  fa concreta applicazione della regola generale secondo cui “il bando di gara va normalmente impugnato unitamente agli atti che di esso fanno applicazione dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento, radicando la legittimazione ad agire e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato (Adunanza Plenaria n. 4/2018)”.

Ma, il collegio rileva che sono state, altresì, enucleati dei casi in cui è possibile derogare a tale regola generale.

E ciò avviene quando si impugnano direttamente le clausole del bando che si ritiene essere immediatamente escludenti, e tali sono quelle che impediscono la partecipazione alla gara, o quelle che rendono la partecipazione di fatto impossibile.

Alla stregua di tale assunto, il ricorso, dunque, va proposto contro il bando, quale atto immediatamente e autonomamente lesivo della posizione giuridica dedotta in giudizio, entro il termine di decadenza di trenta giorni.

A sostegno di tale tesi vi è l’art. 120, comma 2, cpv, c.p.a., il quale prevede espressamente che per i bandi e gli avvisi “autonomamente lesivi” il predetto termine: “decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022

Inoltre, L’art. 85, comma 4, ultimo periodo, D. Lgs. n. 36/2023, prevede che: “Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione [tra cui, i bandi di gara] decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita presso l’ANAC.

Premesso quanto innanzi, in definitiva, il TAR legittimamente conclude che l’intera documentazione relativa alla procedura di che trattasi è stata pubblicata sulla BDNCP del portale ANAC il 30/12/2025; di conseguenza, il termine decadenziale di trenta giorni per proporre impugnazione è spirato il 29/01/2026, mentre, il ricorso risulta notificato a controparte in data 30/01/2026, quindi a termine di decadenza ormai scaduto.

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